Scontri in piazza, per il nuovo reato di violenza il rebus dell'applicazione
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Guido Camera - 26
Dal 23 ottobre è in vigore il nuovo decreto Sicurezza che introduce nel Codice penale il nuovo delitto di 'violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche' (articolo 420-bis) e l'aggravante di 'danneggiamento commesso da un gruppo organizzato' (articolo 635.1). Sono fattispecie che vanno messe in relazione con quelle già previste, con effetti anche paradossali. In particolare, il nuovo delitto di violenza organizzata appare punito in modo meno grave rispetto ai reati affini di danneggiamento durante le manifestazioni e di devastazione. Il danneggiamento di gruppo durante una manifestazione può essere punito fino a sette anni e sei mesi di reclusione, contro i cinque della violenza, organizzata, anche se non richiede un concreto pericolo per l'incolumità delle persone. Si tratta di una disparità difficilmente giustificabile, poiché la violenza organizzata presenta un disvalore ulteriore, anche sul piano soggettivo, legato alla consapevolezza di provocare il pericolo.