Consulenti di parte, rimborso delle spese anche senza prove
Il Sole 24 Ore - Rosa Sciatta - 13
Con l'ordinanza n. 24699 dello scorso 18 agosto le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che le somme dovute al consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali indicate dall'articolo 91, comma 1, del Codice di procedura civile e vanno liquidate d'ufficio a prescindere dalla dimostrazione dell'avvenuto esborso. Basta, infatti, la nomina del professionista a far presumere l'assunzione dell'obbligazione di remunerarlo. Il caso analizzato nasce dalla domanda risarcitoria di due comproprietari di fondi agricoli, danneggiati da quattro esondazioni di un torrente tra il 2015 e il 2018 riconducibili all'omessa manutenzione dell'alveo e delle sponde da parte della Regione.