Esercizio in forma associata ma gestione affidata ai legali
Il Sole 24 Ore - G.Ne. - 3
La riforma forense disciplina l'esercizio collettivo della professione attraverso associazioni, reti e società tra avvocati. Nelle società di capitali la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati e i soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto. L'esercizio della professione di avvocato in forma societaria può avvenire attraverso la costituzione di società di persone, società di capitali o società cooperative. La partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati oppure da questi insieme ad altri professionisti iscritti ad Albi deve corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. La quota di partecipazione agli utili è determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da luci controllati o collegati, mentre per gli utili generati da altre attività può essere assegnata una quota maggiore ai soci non professionisti, non superiore al 33% di quella spettante ai soci professionisti.