No all'inappellabilità del pm per l'assoluzione con abbreviato
Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - 34
La cassazione penale circoscrive l'inappellabilità del pm introdotta dalla legge Nordio e con l'ordinanza n. 25385 depositata ieri afferma che non si applica alle assoluzioni esito di giudizio con rito abbreviato. Con questa pronuncia i giudici di legittimità prendono le distanze da quanto affermato con la sentenza n. 20143 del 2025. Allora venne sostenuto che il potere del pm di appellare le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato trova il proprio fondamento solo nell'articolo 593 c.p.p. e che, pertanto, la modifica della disposizione, con l'introduzione dell'inappellabilità dell'accusa, ha automaticamente modificato anche il regime delle impugnazioni con rito abbreviato. La pronuncia della Cassazione assume un significato che trascende il mero effetto demolitorio della disposizione censurata, poiché riconosce all'appello del pm avverso le sentenze di proscioglimento rese in abbreviato una funzione non marginale nell'assetto impugnatorio proprio di quel rito.