Corti tributarie, stretta sulla presidenza dei capi delle Procure
Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - 40
'I magistrati ordinari che esercitano funzioni direttive requirenti di primo e secondo grado non possono svolgere le funzioni di presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado ubicate nel distretto di corte d'appello dell'ufficio giudiziario di appartenenza'. Si tratta del contenuto di un emendamento al decreto legge n. 100, ascritto ai ministeri della Giustizia e dell'Interno che dispone una stretta sulle incompatibilità tra i capi delle Procure e le funzioni tributarie. L'emendamento precisa che i magistrati ordinari che, dopo il conferimento di funzioni direttive requirenti, si trovano nella nuova situazione di incompatibilità, cessano dalle funzioni di presidente della corte di giustizia tributaria e sono assegnati, a domanda, ad analogo incarico presso una diversa corte di giustizia tributaria di pari grado. In assenza di domanda o in caso di mancanza di analogo posto direttivo presso un'altra corte, il magistrato assume, anche in sovrannumero, le funzioni di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di appartenenza.