Tende da sole? Al riparo da liti
Italia Oggi - Gianfranco Di Rago - 27
L'installazione di una tenda da sole o anche di una pergotenda rientra nella cosiddetta edilizia libera. Significa che non sono necessarie le autorizzazioni. Questo, però, non significa che, soprattutto in condominio, si è liberi di procedere perché è bene effettuare una serie di verifiche preliminari per evitare le contestazioni degli altri condomini dopo l'installazione. L'articolo 1122 del Codice civile vieta, infatti, di eseguire opere, anche su parti di proprietà esclusiva, che danneggino le parti comuni o pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio. Anche il regolamento condominiale può introdurre limitazioni stringenti legate all'estetica e al decoro architettonico dell'edificio, così come subordinare l'installazione di tende all'approvazione assembleare, con scelta vincolante di modello e colore uniforme per tutti. In mancanza il condòmino non deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea per installare una tenda sul proprio balcone, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva all'amministratore. Da rispettare, inoltre, le distanze, il diritto di veduta e i volumi.