Corruzione agganciata al ruolo
Italia Oggi - Nicola Pietrantoni - 22
Con la sentenza n. 15852/2026 la Cassazione penale rimarca che i reati di corruzione e traffico di influenze illecite non sono sovrapponibili. Nel primo caso, il pubblico ufficiale risponde di corruzione, ex art. 318 c.p. solo se l'utilità percepita sia il corrispettivo per il concreto esercizio di una funzione o di un potere. Invece, in caso di mera strumentalizzazione di relazioni personali, senza possibilità di ingerenze tangibili, si tratta del diverso reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Ossia, deve esserci un legame diretto di 'scambio' tra il vantaggio ricevuto e il lavoro pubblico svolto dal funzionario. Secondo i giudici di legittimità l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale coinvolto, imponendo così l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra la percezione/accettazione di utilità e l'esercizio delle funzioni o dei poteri, che devono essere 'propri' del soggetto pubblico.