Il locale anche in zona trafficata deve evitare disturbi alla quietevvvvvvv
Il Sole 24 Ore - Giulio Benedetti - 33
Anche in una zona rumorosa il titolare di un pubblico esercizio deve garantire il riposo degli abitanti del palazzo. Nel caso analizzato dalla Corte di cassazione penale, sentenza n. 20496/2026, il gestore del locale è stato ritenuto responsabile per i rumori che provenivano dall'attività di ristorazione, con il trascinamento di arredi oltre l'orario di chiusura a cui si aggiungevano i rumori prodotti da una cella frigorifera collocata all'interno della chiostrina. Tutto questo nonostante l'attività sia ubicata a Roma in zona acustica IV (su VI). Rigettando il ricorso dell'esercente i giudici di legittimità hanno condiviso la condanna inflitta dal Tribunale per i rumori dell'attività, compreso il vociare dei clienti, che producevano immissioni non conforme alla legge.