Recesso in prova valido per la pensione
Il Sole 24 Ore - M.Pri. - 33
Con la sentenza n. 17130 del 2026 la Corte di cassazione ha stabilito che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è qualificabile come licenziamento ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci. I Supremi giudici ricordano che le tutele applicabili in caso di accertata illegittimità del recesso durante la prova cambiano se l'apposizione del patto sia legittima o meno. Tuttavia, la diversità delle tutele previste nei due casi di vizio generico e di vizio funzionale del patto non incide sulla qualificazione del recesso come licenziamento, in entrambe le ipotesi. Secondo i giudici la possibilità per parte datoriale di recedere ad nutum dal rapporto in prova in ipotesi in cui non siano state poste in discussione la validità del patto né la legittimità del recesso non incide sulla qualificazione dello stesso come licenziamento, rilevante, quale causa dello stato di disoccupazione, presupposto per accedere alla pensione.