Recidiva solo se il nuovo fatto contestato rileva sul piano disciplinare
Il Sole 24 Ore - Angelo Zambelli - 39
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14077/2026, ha stabilito che le condotte che siano state già punite con sanzione conservativa non possono assumere ulteriore rilevanza disciplinare, se non accompagnate a una nuova condotta disciplinarmente rilevante, rispetto alla quale porsi in termini di 'recidiva'. I giudici di legittimità hanno sottolineato l'importanza del rispetto del principio del ne bis in idem anche nelle cause di lavoro. Il caso riguardava l'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sulla base della recidiva prevista dall'articolo 35, lettera I) del Ccnl lavoratori dei porti. Tale clausola giustifica il recesso quando vi sia stata recidiva in qualunque delle mancanze previste dall'art. 34 del Ccnl, prevedendo che, in presenza di almeno tre sospensioni irrogate nell'anno precedente, il nuovo fatto oggetto di contestazione e la conseguente recidiva possa integrare un'ipotesi espulsiva.