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Rassegna legale

I diritti del costruttore nel 'rogito d'apertura'
Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - 38


Il Consiglio nazionale del notariato, nello studio n. 24-2026/C, afferma che per riservarsi la proprietà del lastrico solare il costruttore dell'edificio destinato a diventare un condominio deve espressamente specificarlo nel c.d. 'rogito d'apertura', ovvero nel primo contratto di compravendita che il costruttore stipula con uno dei futuri condomini. Stesso discorso se il costruttore vuole riservarsi l'uso di una porzione della facciata, per adibirla ad esempio la cartellonistica pubblicitaria, oppure la proprietà di una porzione dell'area cortilizia. Per effettuare una 'riserva' come quelle menzionate non basta scriverla nel regolamento del condominio, anche se si tratta di un regolamento contrattuale. Ciò in quanto se si tratta di porzioni del condominio il regolamento, anche se contrattuale, non è il titolo idoneo richiesto dall'art. 1117 del Codice civile.

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