L'alloggio del portiere cambia status anche senza delibera assembleare
Il Sole 24 Ore - Salvatore Impellizzeri - 40
La Corte di cassazione dedica la sentenza n. 6620/2026 depositata lo scorso 19 marzo all'alloggio del portiere e alla perdita dell'uso condominiale. I giudici di legittimità hanno premesso che quando le parti comuni, come i locali di portineria, non sono più destinate a uso condominiale, per esse trova applicazione la disciplina della comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e seguenti del Codice civile. La conseguenza è che ciascuno dei partecipanti al condominio può chiedere lo scioglimento della comunione. Ad originare la pronuncia l'azione intentata nel 2024 da un condominio di uno stabile di Milano che conveniva dinnanzi al Tribunale il condominio nonché i singoli condòmini, domandando lo scioglimento della comunione ordinaria sull'ex locale portineria.