Giudizio di ottemperanza anche senza messa in mora
Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - 49
Con la sentenza n. 7621 depositata ieri la Corte di cassazione ha stabilito che per ottenere l'adempimento di una sentenza di condanna al pagamento delle somme in favore del contribuente è possibile avviare il giudizio di ottemperanza una volta decorso il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza, senza che sia necessaria la preventiva costituzione in mora del Fisco né che la sentenza sia passata in giudicato. Per i giudici il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio a disposizione del contribuente per l'attuazione delle sentenze tributarie. Per le sentenze di condanna al pagamento delle somme il decreto legislativo 546/1992 riconosce espressamente un termine per l'adempimento. Non sarebbe dunque necessaria né la costituzione in mora né l'attesa del passaggio in giudicato.