Danno parentale, dal risarcimento non va detratta la rendita dell'Inail
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Maurizio Hazan, Jacopo Socci - 26
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2624 del 2026 torna ad occuparsi della 'compensatio lucri cum damno' stabilendo che dal risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale non va detratta la rendita Inail percepita dai superstiti. La 'compensatio lucri cum damno' si applica solo tra voci risarcitorie identiche, non semplicemente omogenee. La rendita Inail ha funzione di ristoro del danno patrimoniale, non di quello non patrimoniale. Quindi, non evita duplicazioni rispetto al danno da perdita del congiunto. La Corte d'appello ha errato nel considerare le due voci equivalenti. Il risarcimento penale resta quindi integralmente dovuto senza decurtazioni.