Lavoratore trasferibile anche senza clausola di gradimento
Il Sole 24 Ore - Giuseppe Bulgarini d'Elci - 39
Con l'ordinanza n. 4198/2026 la Corte di cassazione ha stabilito che in presenza di una situazione di incompatibilità ambientale indotta dal mancato gradimento espresso dall'impresa committente, l'appaltatore può allontanare il lavoratore dalla sede ove è svolto l'appalto endo-aziendale e spostarlo nei propri uffici. La rimozione del dipendente, se interviene per risolvere una situazione conflittuale nei locali della committente, idonea a compromettere la stessa continuazione dell'appalto, costituisce una valida esigenza oggettiva a presidio dello spostamento ad altra sede di lavoro. Irrilevante che committente e appaltatrice non abbiano previsto una clausola di gradimento nel contratto per la fornitura di servizi.