Il dirigente esodato con bonus ma in malafede deve risarcire l'azienda
Il Sole 24 Ore - Giuseppe Bulgarini d'Elci - 33
L'inadempimento da parte del dirigente dell'obbligo di informare il datore di lavoro di essere stato sottoposto ad azione penale non inficia la validità della scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto con incentivo all'esodo, ma comporta a suo carico il risarcimento del danno. Il comportamento omissivo del dipendente altera la percezione della realtà conosciuta dal datore che si determina alla conclusione di un accordo transattivo a condizioni diverse da quelle che avrebbe accettato se fosse stato a conoscenza dell'azione penale. Per la Cassazione (ordinanza 3125/2026) ricorre la fattispecie del 'dolo incidente', in quando la condotta del dirigente non è stata tale da minare la volontà datoriale di cessare il rapporto di lavoro, ma ha inciso sulle condizioni a cui la risoluzione consensuale è stata accordata. L'art. 1440 c.c. prevede che se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido e, tuttavia, il contraente in malafede risponde dei danni.