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Rassegna legale

Concordato semplificato con il doppio vincolo della Cassazione
Il Sole 24 Ore - Fabio Cesare - 39


La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata non costituisce risorsa esterna ai sensi del Codice della crisi di impresa. Il principio espresso dalla Corte di cassazione (sentenza 620/2026) in tema di concordato semplificato, vale anche per tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi. Gli apporti esterni devono essere aggiuntivi ed estranei al patrimonio del debitore, solo successivi all'omologa, per essere distribuiti liberamente. Diversamente, la rinuncia ai finanziamenti soci opererebbe una mera redistribuzione interna del patrimonio e non potrebbe essere considerata apporto nuovo ed estraneo. Secondo la Suprema corte la finanza esterna può riguardare solo nuovi versamenti e non può comprendere i sacrifici a valere su crediti preesistenti alla procedura. Inammissibile, dunque, per i giudici di legittimità il ricorso contro il decreto d'appello sull'inammissibilità del concordato semplificato.

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