Lavoratori con disabilità, il trasferimento non basta
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Pasquale Dui - 21
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 668 del 2025, chiarisce i limiti del trasferimento del lavoratore con disabilità rispetto alla normativa antidiscriminatoria. Il trasferimento non costituisce un 'accomodamento ragionevole' se non è preceduto da una valutazione individualizzata e condivisa. Il datore di lavoro deve verificare concretamente la compatibilità della nuova sede con le condizioni di salute del lavoratore. Uno spostamento meramente formale viola l'obbligo di inclusione lavorativa. Illegittimo è, pertanto, il licenziamento adottato senza assolvere prima l'obbligo di accomodamento.