Nullo il testamento con l'aiuto dell'amministratore di sostegno
Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - 42
È nullo il testamento pubblico dettato al notaio, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta ad amministrazione di sostegno. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 2648 dello scorso 6 febbraio. La pronuncia chiarisce che il testamento pubblico non ammette forme di assistenza o di partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge. L'art. 603, secondo comma, del Codice civile richiede, infatti, che il testatore manifesti la propria volontà al notaio alla presenza di due testimoni e senza soggetti estranei. Nel caso analizzato, la testatrice, pur capace di intendere e di volere, al momento della redazione del testamento pubblico si avvaleva dell'aiuto dell'amministratore di sostegno. La Cassazione osserva che il giudice tutelare non può autorizzare forme di testamento 'assistito' dall'amministratore di sostegno.