Associazione sportiva dilettantistica, verifica concreta sull'attività svolta
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Alessia Urbani Neri - 14
Nella sentenza n. 1558 del maggio 2026, la Cgt di II grado della Puglia ha affermato che rientra nel regime agevolato previsto dall'articolo 148, comma 3, del Dpr 917/86 e dall'articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972, ai fini Iva, qualsiasi attività svolta dall'associazione sportiva dilettantistica, che sia accessoria o di completamento della principale attività svolta dall'ente. Secondo il collegio non solo la prevalente attività dei tesserati mirava al raggiungimento delle finalità statutarie di promozione della attività acquatiche, ma anche che le ulteriori discipline cosiddette 'a secco', come la ginnastica prenatatoria, rientrano nella principale attività svolta dall'ente, essendo connesse al nuoto. Pertanto è illegittimo l'atto impositivo fondato su dati di carattere formale.