Registro sul valore netto dell'azienda trasferita
Il Sole 24 Ore - Giulio Andreani - 30
Con l'ordinanza n. 16636 dello scorso 27 maggio la Corte di cassazione ha smentito la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, del trasferimento di azienda eseguito mediante concordato preventivo con assuntore, attuato cioè a favore di un terzo soggetto che assume l'attivo e il passivo dell'impresa concordataria, provvedendo poi al pagamento dei creditori di quest'ultima nella misura prevista dalla sentenza di omologazione del concordato. Secondo i giudici di legittimità l'imposta di registro si applica al valore netto dell'azienda e non solo sulla parte attiva di essa. Dunque, la base imponibile deve considerare anche le passività aziendali. Bocciata la tesi del Fisco secondo cui l'imposta va calcolata solo sull'attivo.