Il beneficiario effettivo qualifica la partecipazione con finalità anti abuso
Il Sole 24 Ore - Antonio Veneruso - 34
Fisco internazionale. Triplice test disgiunto sulla detenzione della partecipazione senza che il principale scopo fosse di beneficiare del regime fiscale agevolato. Con l'ordinanza n. 32467 del 12 dicembre 2025 la Corte di cassazione è tornata sulla clausola del beneficiario effettivo, con riferimento all'omessa applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti dalla controllata italiana alla sub-holding danese considerata mera conduit, a sua volta partecipata dalla capogruppo Usa. L'orientamento dei giudici di legittimità pone in capo al contribuente di dimostrare di essere il beneficiario effettivo dei flussi reddituali, con il superamento di un triplice test autonomo e disgiunto, consistente nel substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva. Lo scopo elusivo del contribuente può essere realizzato anche con operazioni effettive e reali.