Disciplina del Concordato preventivo biennale - Dlgs n. 13/2024 e successive modificazioni e integrazioni
Il Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli ISA di siglare un accordo con il Fisco a seguito della formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
Con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del Concordato preventivo biennale, come attualmente vigente a seguito delle modifiche normative (vedi decreto correttivo). L'Agenzia riprende e integra le istruzioni fornite con la circolare n. 18/E/2024, a seguito delle novità legislative intervenute.
Il documento di prassi amministrativa fornisce tutte le istruzioni sul concordato fiscale, tenendo conto degli aggiornamenti normativi che ne hanno modificato la disciplina. L'ultima parte della circolare è dedicata alle appendici, con risposte a quesiti e casistiche particolari.
Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato
Il decreto sul Concordato, all'articolo 8, prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di Concordato. Per il solo anno 2025 tale termine è stato posticipato dal 15 al 30 aprile.
Attraverso questo software il contribuente può aderire al Concordato inserendo i dati necessari, calcolando la proposta di Concordato e accettando la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Il calcolo della proposta si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite dal decreto ministeriale sul Concordato ISA. Oltre ai dati dichiarati, ai fini della proposta di concordato, si fa riferimento anche alle informazioni acquisite dalle banche dati nella disponibilità del Fisco e di altri soggetti pubblici.
Requisiti di accesso
L'accesso al Concordato è consentito ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA. Non è permesso, però, in caso di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Per i primi si intendono i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi, a seguito di attività di controllo degli uffici e dalla notifica di cartelle di pagamento conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
In ogni caso deve trattarsi di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che, nel caso di concordato per gli anni 2025 e 2026, al 31 dicembre 2024 siano divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili. Non rilevano dunque i debiti per i quali, alla data sopra indicata, pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o vi sia un contenzioso pendente.
I contribuenti possono comunque accedere al Concordato se, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, non superi la soglia di 5 mila euro.
Ai fini della determinazione di tale soglia devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dalle Entrate. Non concorrono alla determinazione di tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.
La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata con riferimento all'anno precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato: pertanto, per un contribuente che abbia intenzione di aderire al Concordato per i periodi d'imposta 2025 e 2026, tale verifica deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2024.
Cause di esclusione
Le condizioni che impediscono l'accesso al Concordato attribuiscono rilevanza al periodo temporale in cui le stesse sono riferibili. Tra le condizioni ostative abbiamo:
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dall'art. 2621 del Codice civile e dagli articoli 648 bis, ter e ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato.
Il decreto sul Concordato equipara alla procedura di condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'accesso al Concordato è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza irrevocabile.
In caso di dichiarazioni mendaci relative all'assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del Dpr 445/2000.
La ratio di questa misura consiste nell'intento di precludere l'accesso al Concordato nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di scarsa affidabilità, tali da minare la necessaria trasparenza tra Fisco e contribuente.
Tra le condizioni ostative troviamo anche il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. Infatti, non possono accedere al Concordato coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
Un altro raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato, ovvero:
- aver aderito al regime forfetario;
- per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, essere state interessate da modifiche della compagine sociale.
Il decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch'esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato. La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. In tal caso è prevista l'esclusione dal Concordato per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al Concordato anche l'associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica riguarda, invece, l'ente associativo che intenda aderire al Concordato. Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al Concordato, nei medesimi periodi di imposta, tutti i soci o associati, che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all'ente associativo.
Tali misure si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al Concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo.
Cause di cessazione del CPB
Il concordato cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono sui presupposti in base ai quali era stato stipulato l'accordo del contribuente con il Fisco.
Si tratta dei seguenti casi:
- cessazione o modifica dell'attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
- adesione al regime forfetario;
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti ovvero, per società o associazioni, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione degli ISA maggiorato del 50%.
Il decreto correttivo ha introdotto due ulteriori cause di decadenza. La prima si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. La misura prevede la cessazione del Concordato per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l'adesione al Concordato da parte dell'associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.
La seconda casistica riguarda, invece, l'ente associativo che abbia aderito al Concordato. Per tale soggetto il Concordato cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l'adesione al Concordato.
Tali misure si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo.
Cause di decadenza
Il contribuente decade dal Concordato al verificarsi dei casi ritenuti potenzialmente sintomatici di comportamenti poco affidabili. In tali casi è compromessa la fedeltà delle informazioni dichiarate nel modello dichiarativo. Il decreto sul Concordato fa riferimento ai casi in cui, a seguito di accertamenti, risulta l'esistenza di attività non dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati o la commissione di altre violazioni di non lieve entità.
Sono violazioni di non lieve entità le violazioni di cui al decreto legislativo n. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato; le comunicazioni inesatte o incomplete dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito per un importo superiore al 30%; le violazioni relative agli anni oggetto del concordato disciplinate dal decreto sanzioni.
Cause di decadenza sono anche la dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato o qualora vengano meno le condizioni necessarie per accedere al Concordato. Il punto e) aggiunge il mancato versamento degli importi dovuti a seguito di concordato, salvo che il pagamento avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le violazioni non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Attività di controllo
Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi ha rilevanza centrale perché l'istituto del Concordato preventivo biennale possa trovare applicazione. Questo, in quanto il Concordato si basa proprio sui dati dichiarati dal contribuente.
Importante è quindi il riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria dai contribuenti interessati ad applicare il Concordato.
Alla veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti e al regolare adempimento degli obblighi previsti dal decreto sul Concordato si aggiunge che è essenziale che nel corso del Concordato stesso non si verifichino le fattispecie che ne comporterebbe la decadenza.
L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento comportano la decadenza dal Concordato, devono risultare per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
L'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata qualora in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dell'art. 22 del decreto CPB.
Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al Concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto del Concordato non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al Concordato o che ne decadono, sarà intensificata l'attività di controllo delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Sanzioni accessorie
Per i soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al Concordato o ne sono decaduti la legge n. 143/2024 ha previsto una norma che dispone il trattamento sanzionatorio. Prevede che 'quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili a periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 472/1997 previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono ridotte alla metà'.
Come anticipato, l'appendice finale del documento di prassi amministrativa riporta le risposte ai quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.
(Vedi circolare n. 9 del 2025)