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Novità fiscali

Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023 - Risposta a quesiti


L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, fornisce le risposte ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF), in merito all'utilizzo, compilazione e apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (mod. 730/2024).




Estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Con il decreto Adempimenti il Legislatore ha voluto estendere a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva la possibilità di presentare il mod. 730/2024. Si chiede se anche i contribuenti che possiedono solo redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello in parola senza sostituto d'imposta.

La circolare chiarisce che per effetto della novità anticipata, a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2024. relative al 2023, i soggetti privi di partita Iva, titolari solo di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il 730/2024. A titolo di esempio, un contribuente, che deve dichiarare per l'anno d'imposta 2023 solo redditi fondiari, può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta.




Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera
Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti


La circolare fornisce indicazioni in merito alla compilazione del Quadro W, relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Il documento di prassi amministrativa chiarisce, in particolare che, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti, non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività detenute è necessario compilare distinti righi nel Quadro W e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.




Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

Nel caso in cui il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso è tenuto a compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del mod. 730/2024, può fare riferimento all'esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del mod. Redditi PF 2024.




Individuazione del valore delle cripto-attività

Su richiesta del Fisco il contribuente è tenuto a documentare il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate dalla circolare n. 30/E/2023. Deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.




Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il mod. 730/2024 sono le medesime approvate per il mod. Redditi PF 2024. Come chiarito dalla circolare n. 28/E/2012 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o addizionale, risultante dalla dichiarazione dei redditi, che non superi, per ciascuna di esse, l'importo di 12 euro. Conseguentemente, nel caso in cui il debito d'imposta, relativo all'Ivafe, all'Ivie e, per estensione, all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a 12 euro, il versamento tramite il mod. F24 non deve essere effettuato.




Rilascio del visto di conformità

Quadro L- Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni


Nella Sezione II del quadro L del mod. 730/2024 vanno indicati i valori dei terreni rideterminati. In questa Sezione sono indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 16% entro il 15 novembre 2023, in un'unica soluzione, o, in caso di rateazione, della prima delle tre rate annuali di pari importo. L'importo dell'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato è tenuto a controllare e conservare le quietanze di avvenuto pagamento tramite mod. F24. Va inoltre controllata e conservata la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.




Quadro L - Sezione III - Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva

La circolare ha inoltre precisato che, in relazione ai dati indicati nel rigo L8 del mod. 730/2024, nel quale viene riportato il credito derivante dal versamento dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in relazione ad una polizza estera, il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall'intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a tale titolo, che possono essere utilizzate scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta.




Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

In presenza di crediti d'imposta esteri indicati nel quadro W del mod. 730/2024, derivanti dal valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile (Ivie) o è detenuto il prodotto finanziario (Ivafe), nonché la cripto attività, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.



Se il contribuente non dispone di una copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva.

Non è oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa, prevista nel caso in cui l'immobile situato all'estero, sul quale è dovuta l'Ivie, sia adibito ad abitazione principale. Con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il contribuente può attestare che l'immobile è adibito ad abitazione principale.




Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente intenzionato a fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, può attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio la composizione del nucleo familiare nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa e che il 'reddito di riferimento' del nucleo, in relazione al medesimo anno, non è superiore a 15 mila euro.




Detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d'imposta 'prima casa under 36'

La detrazione Irpef prevista nella misura del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete se il contribuente, in relazione allo stesso immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale 'prima casa under 36'. Ciò in quanto tale ultima misura agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, sotto forma di credito d'imposta, in forza del quale l'imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.




Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti


Qualora l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti è ammissibile il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. La norma sanzionatoria a presidio della tempestività dell'invio è stata oggetto di diversi interventi legislativi. L'attuale formulazione dispone che, 'per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472, con un massimo di 50 mila euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20 mila euro'.