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Novità fiscali

Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge di Bilancio 2024, nel decreto Anticipi e nel decreto Salva-infrazioni


L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l'uniformità di azione, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute nella legge di Bilancio 2024, nel decreto legge n. 145/2023 (ovvero decreto Anticipi) e nel decreto legge n. 69/2023 (più noto come decreto Salva-infrazioni).



La manovra 2024 introduce varie disposizioni relative all'Iva. La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in merito all'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziaria (Ivafe) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.



Il decreto Anticipi prevede, tra l'altro, l'esenzione relativa all'imposta di registro dovuta per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici.



Il documento di prassi amministrativa illustra, inoltre le novità contenute nell'articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro in misura agevolata (c.d. agevolazione 'prima casa') previsti per gli acquirenti che per ragioni di lavoro si sono trasferiti all'estero.




MISURE CONCERNENTI L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Innalzamento delle aliquote Iva su alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile

La manovra 2024 modifica le aliquote Iva relative alle cessioni di alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile che precedentemente beneficiavano dell'aliquota ridotta al 5%. Ci riferiamo a tamponi, assorbenti e coppette mestruali ma anche a latte in polvere, ai preparati alimentari di farine, semole, semolini o estratti di malto per l'alimentazione di lattanti o bambini e ai pannolini per bambini.



Sale dal 5 al 10% l'aliquota Iva per la vendita al minuto del latte in polvere e per gli estratti di malto e le preparazioni alimentari dei fanciulli, i semolini, gli amidi, le fecole o estratti di malto.



Parimenti sale al 10% l'aliquota Iva di assorbenti, tamponi destinati all'igiene femminile, nonché per i pannolini per bambini.



Tornano all'aliquota ordinaria del 22%, invece, i seggiolini per bambini.



Proroga dell'aliquota Iva agevolata in relazione alle cessioni di pellet

La legge di Bilancio 2024 proroga l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024 relativamente alle cessioni di pellet.



Dal 1°marzo 2024 l'aliquota Iva per la cessione di tale prodotto tornerà ad essere assoggettata all'Iva ordinaria.



Sgravio dell'Iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea - riduzione del valore minimo dei beni ceduti

Per sostenere il settore turistico e rilanciare a livello internazionale l'attrattività turistica italiana, la manovra economica ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro del valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare - da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Ue - effettuate, a decorrere dallo scorso 1°febbraio, a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Ue, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d'imposta.



È bene evidenziare che: beneficiari dell'esenzione sono le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori della Ue; non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti che tuttavia restano figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente; i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizio; per verificare il superamento della soglia di 70 euro occorre far riferimento al valore indicato in fattura. Il valore aggregato, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni, seppur documentate in un'unica fattura; la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari va documentata tramite il sistema OTELLO nell'attuale versione 2.0; non sono ammesse 'modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati (...)', volte, in particolare, a ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 70 euro, Iva inclusa.



Adempimenti Iva relativi all'immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino

Al fine di contrastare le frodi Iva nel settore del commercio di veicoli, la legge di Bilancio 2024 ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.



La richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, deve essere subordinata alla contestuale presentazione di una copia del mod. F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione all'interno del territorio dello Stato.



All'Agenzia delle Entrate spetta il compito di effettuare la verifica dell'esistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo del versamento dell'Iva tramite modello F24. A tal fine un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire termini e modalità di verifica.



Con il provvedimento del 17 luglio 2020 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha individuato i termini e le modalità di verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di auto, moto e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.



Le immatricolazioni di veicoli importati sono disciplinate da specifiche procedure tese a verificare l'assolvimento dell'Iva all'atto dell'importazione.



Sono state riscontrate frodi Iva connesse ad alcune tipologie di importazione e, in particolare, alla compravendita di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino. La mancanza di una barriera doganale fisica tra l'Italia e la Repubblica di San Marino comporta che le modalità di assolvimento dell'Iva previste in caso di introduzione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica del Titano sono quelle prevedono l'assolvimento dell'imposta con il meccanismo del reverse charge o in alternativa che l'Iva dovuta dal cessionario sia applicata direttamente in fattura e sia pagata all'operatore sanmarinese, il quale la versa all'ufficio tributario, che entro 15 giorni trasferisce le somme ricevute al competente ufficio delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio, via email, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.



La modalità di assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile sembra quella che si presti maggiormente alla realizzazione di operazioni in frode all'Iva, attraverso l'interposizione fittizia di soggetti che omettono il versamento dell'imposta dovuta.

Per contrastare questa pratica il legislatore ha esteso alle auto, alle moto e loro rimorchi, anche nuovi, provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino l'ambito applicativo dell'obbligo di versamento dell'Iva con il modello 'F24 Elementi identificativi'.




INNALZAMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IVAFE SUI PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

La manovra 2024 eleva al 4 per mille annuo l'aliquota dell'Ivafe dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.



A decorrere dal 2024 l'aliquota dell'imposta in parola è stabilita, come detto, nella misura del 4 per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.



Sono soggetti passivi dell'Ivafe le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Si tratta degli stessi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

L'Ivafe al 4 per mille annuo va corrisposta, da quest'anno, sul valore dei prodotti finanziari a patto che tali prodotti siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario continua a trovare applicazione la misura ordinaria del 2 per mille annuo.




MISURE CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO

Esenzione dall'imposta di registro per l'adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici

Il decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 la disposizione che prevede che tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I del medesimo decreto. L'eventuale difformità comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso.



Le modifiche statutarie adottate entro la data prevista dalla legge 'sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto'.



Nel regime di esenzione dall'imposta di registro sono comprese anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I dello stesso decreto, riguardanti: la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali; la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.



Agevolazione 'prima casa' in favore di persone trasferite all'estero per ragioni di lavoro

Il decreto 'Salva-infrazioni' ha modificato i criteri per avvalersi dell'imposta di registro agevolata, cosiddetta 'prima casa', per gli acquisti di abitazioni non di lusso previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per motivi di lavoro.



Scopo della norma è anche superare la procedura d'infrazione della Commissione europea secondo la quale la normativa interna, fondata sulla nazionalità, era discriminatoria nei confronti dei cittadini di altri Stati Ue. Infatti, risultavano esclusi dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia.



In base alla norma possono accedere al beneficio in parola le persone fisiche che, contestualmente:


  • si sono trasferite all'estero per motivi di lavoro. Il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile. Non può dunque avvalersi del beneficio fiscale in parola il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi successivamente all'acquisto dell'immobile;

  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per lo stesso periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'abitazione.

  • abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza o svolgevano la propria attività prima del trasferimento.


Per fruire dell'agevolazione non è necessario che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato. Tale requisito non è richiesto al contribuente sia in caso di fruizione dell'agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all'estero, sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato. In quest'ultima ipotesi, pertanto, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.



Si ricorda, infine, che l'agevolazione 'prima casa', con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia acquisito per successione o donazione. Questa disciplina, introdotta dal Dl 69/2023, si applica in relazione alle successioni apertesi a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma.



(Vedi circolare n. 3 del 2024)