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Novità fiscali

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi - Dlgs n. 216/2023


Il decreto legislativo n. 216/2023 contiene disposizioni che attuano principi e criteri previsti dalla delega per la riforma fiscale.

Gli articoli da 1 a 3, in particolare, attuano le misure finalizzate a realizzare la revisione del sistema d'imposizione dell'Irpef, prevedendone una graduale riduzione ma sempre nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

Gli articoli 4 e 5 del decreto dispongono, rispettivamente, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l'abrogazione della disciplina relativa all'Ace.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici in merito alle predette disposizioni.




Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Le novità in materia di Irpef contenute nel decreto legislativo n. 216 hanno effetti limitati al periodo d'imposta 2024 e prevedono l'applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell'imposta lorda.

Per l'anno 2024 l'imposta lorda si calcola applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:


  • 23% per i redditi fino a 28 mila euro;

  • 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;

  • 43% per i redditi che superano 50 mila euro.



Rispetto alla disciplina recata dall'art. 11, comma 1, del Tuir, pertanto:


  • è prevista una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

  • il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28 mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;

  • l'aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione è stata soppressa;

  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, non sono cambiati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.



Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Il documento di prassi amministrativa si sofferma sull'articolo 1, comma 2, del decreto che innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente.

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15 mila euro.

Con la modifica si estende fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (no tax area), previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

La modifica interessa solo il primo periodo dell'art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir e, pertanto, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

La circolare evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali, si deve tener conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, e al regime forfetario e della quota di agevolazione Ace.




Trattamento integrativo

Sempre per l'anno d'imposta 2024 il Decreto 216 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma 1, del Dl 5 febbraio 2020 n. 3.

Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15 mila euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati dall'art 49, comma 2, lett. a) del Tuir e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.

Il decreto chiarisce che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del decreto.




Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull'importo della detrazione come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.




Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all'Irpef

L'articolo 3 del decreto adegua la disciplina delle addizionali regionali e comunali alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef.

In particolare il decreto prevede il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro il quale ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell'Irpef.

In attesa del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome possono determinare entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Differito al 15 maggio 2024 il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'Irpef, per la pubblicazione sul sito informatico www. finanze.gov.it.

In linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, l'articolo 3, comma 3, del decreto dispone che per l'anno 2024 i Comuni, con propria delibera, possono modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, in linea con la nuova normativa Irpef.




Abrogazione della disciplina relativa all'Ace

L'articolo 5 del decreto dispone l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'Ace.
Si tratta di un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con lo scopo di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Consiste nell'ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

L'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione della disciplina dell'Ace stabilendo che, fino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.



(Vedi circolare n.2 del 2024)