Istituzione dei codici tributo per il versamento delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 17-bis Dlgs n. 241/1997
Il decreto legislativo n. 241/1997 all'articolo 17-bis prevede una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, nonché l'utilizzo delle compensazioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
Il comma 4 dell'articolo 17-bis prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corrette esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Per consentire il versamento delle somme dovute, tramite il modello di versamento 'F24 Versamenti con elementi identificativi' (F24 ELIDE), l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
- '8119' denominato 'Sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997;
- '9600' denominato 'Spese di notifica'.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2023)