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Novità fiscali

Istituzione dei codici tributo per il versamento della commissione per l'accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali - art. 31-ter Dpr n. 600/1973


L'art. 31-ter Dpr n. 600/1973, come modificato dalla legge di Bilancio 2021, prevede il pagamento di una commissione per le imprese intenzionate a presentare o rinnovare un'istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è pari alla metà in caso di rinnovo dell'accordo.



Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 2 novembre, ha definito le modalità di determinazione e di pagamento della predetta commissione.



La commissione in parola è versata mediante il modello di pagamento F23, indicando il relativo codice tributo.



Per consentire il versamento della suddetta commissione l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76/E del 21 dicembre 2021, ha istituito i seguenti codici tributo:


  • '180T' denominato 'Commissione per l'accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali - art. 31-ter comma 3-bis del Dpr n. 600/73';

  • '181T' denominato 'Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali - art. 31-ter comma 3-ter del Dpr n. 600/73';



(Vedi risoluzione n.76 del 2021)