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Novità fiscali

Chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS.



A sollevare perplessità è stato il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che ha chiesto delucidazioni, in particolare, in merito all'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'istanza di riesame sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o successivamente.



La normativa prevede che, se il contribuente rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire i chiarimenti necessari 'entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione'.



Il canale CIVIS di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici consente, se dal controllo emerge un risultato difforme da quello indicato in dichiarazione, di chiedere chiarimenti e il riesame della posizioni, motivando le ragioni per cui si ritiene non dovuto il pagamento. Se le ragioni sono fondate, l'utente ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la correzione della comunicazione di irregolarità.



La risoluzione anticipa che il trattamento di tali istanze da parte degli uffici non cambia a seconda che la domanda sia presentata d'ufficio o tramite CIVIS. Infatti, per beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi che sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione, è necessario che il pagamento dovuto sia corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità. Peraltro, i benefici non si perdono anche se il pagamento viene effettuato con lieve ritardo (non superiore a 7 giorni).



In sostanza, hanno diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi i contribuenti che provvedono, entro 37 giorni, al pagamento di quanto richiesto con la comunicazione d'irregolarità.



Per chi fornisce i chiarimenti necessari il documento di prassi amministrativa distingue i casi in cui l'istanza di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o successivamente.



Nel caso di presentazione dell'istanza entro i 30 giorni, se la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della dichiarazione. Se, invece, la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, il termine di 30 giorni per il pagamento decorre nuovamente dal ricevimento della comunicazione definitiva del quantum da versare. Il contribuente, pertanto, beneficia della riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito residuo.



Se poi la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità e il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme a seconda del giorno di effettuazione del pagamento. Ossia, se avviene entro o oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.



Qualora l'istanza in autotutela sia inviata oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, se la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione. In caso di accoglimento parziale, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione ma il contribuente non potrà beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue. Se, poi, la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità e il contribuente non potrà fruire di alcuna riduzione di sanzioni e interessi.



La risoluzione ricorda che, ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza di riesame, fa fede quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS. Generata la ricevuta di presentazione, la richiesta sarà conclusa e non servono altri adempimenti come l'invio di Pec o email.



Inoltre il canale CIVIS consente di allegare documenti a supporto per il controllo formale e per il servizio di assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo.



Diversamente, per l'attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento, il contribuente non deve allegare alcun documento in quanto i dati sono acquisiti direttamente dalle dichiarazioni presentate e dai dati presenti in Anagrafe tributaria.



Il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità può fornire gli eventuali chiarimenti in relazione ai dati valutati erroneamente dall'Amministrazione, inserendo le motivazioni dell'istanza di autotutela nell'apposito spazio.



Se, infine, l'ufficio ha bisogno di effettuare approfondimenti su specifici documenti potrà contattare l'utente per la trasmissione della documentazione via e-mail, utilizzando la casella di CIVIS dedicata all'interlocuzione e attivata in ogni Ufficio territoriale. In casi eccezionali in cui è indispensabile rimandare il trattamento della richiesta di assistenza presso uno sportello fisico dell'Agenzia, sarà cura dell'Ufficio fissare un appuntamento con l'utente. Il ricorso a questa modalità operativa andrà valutata attentamente visto il perdurare dell'emergenza sanitaria.



(Vedi risoluzione n. 72 del 2021)