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Novità fiscali

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI


L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell'11 novembre 2021, ha istituito il codice tributo '6951' denominato 'Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 32 del decreto legge n. 73/2021' per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell'agevolazione in commento.



Il decreto legge Sostegni-bis ha infatti previsto il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.



I soggetti beneficiari, indicati nell'articolo 32 del decreto, possono usufruire del credito d'imposta fino ad un massimo di 60 mila euro. A tal fine gli interessati devono aver comunicato, entro lo scorso 4 novembre, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute.


Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento delle Entrate che indica la percentuale del credito d'imposta fruibile determinata in base ai limiti di spesa. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 novembre scorso ha determinato che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100% visto che il totale degli importi richiesti è risultato inferiore alle risorse stanziate .



Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, pari quindi al 30% della spesa ammissibile sostenuta, tramite il proprio cassetto fiscale.



(Vedi risoluzione n. 64 del 2021)