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Novità fiscali

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 30-bis, del decreto legge Sostegni-bis


L'articolo 1, comma 30 bis, del decreto legge Sostegni-bis ha previsto contributi a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti nel territorio nazionale, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge n. 106 del 23 luglio 2021 che ha convertito il decreto Sostegni-bis, abbiano conseguito ricavi/compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30 bis.



Tali contributi, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre scorso, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante presentazione del mod. F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.



Per consentirne l'utilizzo in compensazione, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021, ha istituito i seguenti codici tributo:


  • '6938' denominato 'Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis - credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a) Dl n. 73/2021'

  • '6949' denominato 'Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis - credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b) Dl n. 73/2021'

  • '6950' denominato 'Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis - credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c) Dl n. 73/2021'


In sede di compilazione del mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione 'ERARIO', esclusivamente in corrispondenza della colonna 'importi a credito compensati'.



(Vedi risoluzione n. 63 del 2021)