Enter your keyword

Novità fiscali

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI - Chiarimenti


PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all'articolo 32 del decreto legge Sostegni-bis che ha previsto 'Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali'

.

Il nuovo credito d'imposta presenta caratteristiche diverse rispetto a quello del decreto Rilancio, in particolare con riguardo ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonché alle modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non prevede la possibilità di cederlo.



Ambito soggettivo, misura del credito d'imposta e rilevanza fiscale



Per contrastare la diffusione del Covid-19 l'articolo 32 del decreto Sostegni-bis riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche per le spese relative alla somministrazione di tamponi per Covid-19.



Possono avvalersi del credito d'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ma non basta, perché nell'elenco figurano anche le strutture ricettive extra-alberghiere come i bed and breakfast.



Il credito d'imposta in argomento spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per quantificare il credito d'imposta spettante occorre moltiplicare l'ammontare del credito d'imposta richiesto per la percentuale che l'Agenzia delle Entrate comunicherà con apposito provvedimento, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale viene calcolata come rapporto tra l'ammontare complessivo stanziato e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.



In merito al trattamento fiscale del credito d'imposta in parola è previsto che lo stesso:


  1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;

  2. non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa;

  3. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa.



Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d'imposta



Nel credito d'imposta sono comprese le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per la somministrazione di tamponi ai lavoratori, per l'acquisto di DPI, di detergenti e disinfettanti, come pure, di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la sicurezza interpersonale come barriere e pannelli protettivi.



Sono escluse dal credito d'imposta le spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per l'addestramento e la stesura di protocolli sanitari.



Modalità di utilizzo del credito d'imposta



Il credito d'imposta sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione.

Nel primo caso occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Nel secondo caso, il credito d'imposta può essere utilizzato 'a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2'.



Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta l'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione, istituirà un codice tributo e impartirà le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. Infine, non è possibile cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta.



Entro il 12 novembre 2021 il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, renderà nota la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, tenuto conto delle domande pervenute e delle risorse a disposizione.



(Vedi circolare n. 13 del 2021)