Enter your keyword

Novità fiscali

Esonero versamento dell'Irap-Chiarimenti


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge Rilancio.



All'Amministrazione finanziaria era stato chiesto se il saldo Irap 2019, che poteva fruire dell'esonero, dovesse essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2019, oppure in quello relativo alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2020. Qualora fosse corretta la prima ipotesi, si chiedeva, inoltre, di chiarire gli effetti dell'omissione e le modalità con le quali regolarizzare l'errore.



L'Agenzia ricorda quanto disposto dal decreto legge citato secondo il quale non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. Non è parimenti dovuto il versamento della prima rata dell'acconto Irap relativa al periodo d'imposta 2020 il cui importo in ogni caso è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.



In merito all'indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione Irap, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2020, ha chiarito che i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel mod. Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS.



La mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d'imposta 2019 può essere tuttavia regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l'errore commesso la sanzione definibile mediante ravvedimento operoso.



(Vedi risoluzione n. 58 del 2021)