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Novità fiscali

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro - Art. 4, commi da 4 a 9, del Decreto Sostegni


Premessa



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, fornisce chiarimenti e indicazioni operative in merito all'articolo 4 del decreto legge Sostegni che ha introdotto una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'agente della riscossione.



Il Ministero dell'Economia e Finanze, con un decreto del 14 luglio 2021, ha definito termini e modalità di annullamento automatico dei debiti fino a 5 mila euro e la conseguente eliminazione delle scritture patrimoniali dagli enti creditori. Non trovano applicazione le disposizioni in materia di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo.



Debiti oggetto di Stralcio



Il decreto Sostegni ha disposto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo fino a 5 mila euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.



La misura interessa i carichi affidati da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.



L'importo massimo di 5 mila euro considera il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni; non si computano, invece, gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Tale limite non riguarda l'importo complessivo della singola cartella di pagamento, ma quello dei singoli carichi ivi contenuti.



La conseguenza è che in caso di più carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano il tetto di 5 mila euro, ognuno può beneficiare dell'annullamento; è anche possibile che nella stessa cartella figurino carichi rientranti nello Stralcio, perché di importo inferiore a 5 mila euro, e altri esclusi in quanto superiori alla soglia indicata.



Come disposto dal decreto Sostegni, lo stralcio si applica anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:


  • dalla Rottamazione-ter;

  • dalla legge di Bilancio 2019 - c.d. Saldo e stralcio;

  • dal decreto legge n. 34/2019;


Lo Stralcio, invece, non si applica con riferimento a:

  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  • le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • l'Iva riscossa all'importazione;


Considerato che il decreto Sostegni fa riferimento a debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5 mila euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto del tetto di 5 mila euro. Per individuare i carichi definibili occorre fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma a quella di affidamento del carico all'agente della riscossione.



Dall'analisi della norma emerge che fino al prossimo 31 ottobre per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi sia le attività di riscossione che i relativi termini di prescrizione. Gli interessati devono prestare attenzione perché le somme pagate prima dell'annullamento automatico non possono essere rimborsate.



Attraverso un servizio messo a disposizione dall'Ader è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di Stralcio. Se dal controllo del piano di pagamento, attraverso il servizio indicato, emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall'annullamento e se nel periodo d'imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro, è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.



Soggetti interessati e limiti reddituali



Per essere oggetto di Stralcio i debiti devono riguardare: persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro; soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro.



Considerato che lo Stralcio comporta un annullamento o comunque una riduzione dei debiti, l'Agenzia ritiene che, con esclusivo riferimento alle persone fisiche, possano trovare applicazione le regole previste per la determinazione del c.d. 'reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali'. Tuttavia il decreto Sostegni, ai fini della verifica del limite reddituale per l'accesso allo Stralcio, fa riferimento al reddito imponibile che considera il reddito complessivo al netto della deduzione per la prima casa e degli altri oneri deducibili.



Proprio in considerazione del richiamo normativo al reddito imponibile, ai fini della verifica del limite reddituale per l'accesso allo Stralcio, è necessario sommare al reddito imponibile (e non al reddito complessivo) i redditi assoggettati a cedolare secca e all'imposta sostitutiva del citato regime forfetario. Non va, invece, sommato l'importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all'Ace proprio in virtù del richiamo al reddito imponibile.



In sintesi, per il mod. 730-3 e per il mod. Redditi 2020 si considera la somma dei seguenti redditi:


  • reddito imponibile Irpef;

  • reddito assoggettato alla cedolare secca;

  • reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;


Si considerano le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati delle Entrate alla data del 14 luglio 2021 (data di emanazione del dm).



Non vengono considerate le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure i soli quadri RM, RT, RW, RX, AC, RV, rigo 9 e rigo 17. In caso di presenza per lo stesso soggetto sia di dichiarazioni mod. 730 sia di dichiarazioni mod. Redditi PF si tiene conto dell'ultima dichiarazione pervenuta.



Per quanto concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche, la verifica del limite reddituale per accedere allo Stralcio richiede il riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone e Enti non commerciali.



Ai fini dello Stralcio:


  • in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019;

  • in caso di dichiarazione presentata da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.



Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro



Procedura di riconoscimento dei debiti oggetto di Stralcio

Al 20 agosto 2021 l'agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo scorso, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla stessa data del 23 marzo 2021, fino a 5 mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.



Entro il 30 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate restituisce all'agente della riscossione il predetto elenco dei codici fiscali, segnalando quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data del 14 luglio 2021 risultano aver conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti per i quali, pertanto, non si procede all'annullamento dei debiti.



Annullamento dei debiti

L'annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle Entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati.



L'agente della riscossione provvede allo Stralcio senza comunicarlo al contribuente che può, tuttavia, verificarne l'annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria nelle modalità rese disponibili dall'Ader.



Discarico

Ai fini del discarico conseguente all'annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate. Il discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti reddituali e temporali previsti per lo Stralcio.



Richiesta di rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive

Entro il 15 novembre 2021 l'agente della riscossione presenta al Mef la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote erariali e non annullate per effetto dello Stralcio.

Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate:


  • la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021;

  • la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.


Come precisato nella relazione di accompagnamento al decreto Sostegni non sono dovuti gli interessi.



(Vedi circolare n. 11 del 2021)