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Novità fiscali

Registrazione delle scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata (FEA)


Un'agenzia immobiliare che opera esclusivamente online e registra contratti preliminari di compravendita in forma di scrittura privata con firma elettronica avanzata (FEA) si interroga sulla correttezza del proprio operato e ne chiede conto all'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 23/E dell'8 aprile 2021, interviene in merito evidenziando due questioni interpretative: la validità ed efficacia degli atti sottoscritti tramite FEA e la possibilità di procedere alla loro registrazione.



In merito alla prima questione l'Agenzia evidenzia che i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L'assenza di una delle due tipologie di firme citate comporta la nullità del contratto. In tema di imposte, l'Agenzia ribadisce il principio per cui la presenza di un vizio dell'atto non incide sull'obbligazione tributaria ossia sull'obbligo di chiedere la registrazione e assolvere la relativa imposta.



Ciò premesso, l'Amministrazione si esprime in merito agli aspetti tributari, precisando di non entrare nel merito dell'effettiva validità ed efficacia degli atti sottoscritti tramite FEA, in quanto problematica di ordine civilistico. Di conseguenza, nel presupposto che la firma elettronica certificata soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia conferma che le scritture sottoscritte dal legale della società istante devono essere sottoposte a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali.



Gli atti presentati per la registrazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 43 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), devono essere sottoposti in formati idonei a garantirne integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità al fine di consentire agli uffici delle Entrate di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione. L'eventuale declarata invalidità dell'atto per vizio imputabile alle parti impedisce la restituzione delle somme versate in sede di registrazione.



Infine la risoluzione rammenta che le scritture private di cui l'istante effettua la registrazione sono altresì soggette ad imposta di bollo, mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato, ovvero con la modalità virtuale.



Il contribuente che intende assolvere il bollo mediante contrassegno potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre. All'utente spetterà il compito di conservare per tre anni il contrassegno utilizzato in vista di eventuali accertamenti dell'Amministrazione finanziaria. La possibilità di versare l'imposta tramite mod. F24 è limitata ai casi di irreperibilità del contrassegno telematico.


(Vedi risoluzione n. 23 del 2021)