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Novità fiscali

Regime Iva applicabile ai 'contributi in conto gestione' erogati ex art. 200 comma 1, primo periodo e 2 del Decreto Rilancio


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 31 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento da riservare ai fini Iva ai contributi Covid-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all'art. 200, comma 1, primo periodo, del decreto Rilancio a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico.



Le risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ammontano a 500 milioni per l'anno 2020. Le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso anticipazioni veicolate per il tramite degli enti locali. La ripartizione delle risorse è determinata tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, dalla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale.



In merito al corretto trattamento Iva occorre distinguere tra contributi e corrispettivi. Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini Iva.



La qualificazione di una erogazione deve avvenire avendo riguardo alla legge che l'ha istituita. Se, invece, non è possibile riscontrare nella legge gli elementi che qualifichino l'erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla circolare n. 34/E/2013, secondo l'ordine gerarchico ivi indicato.



Tra i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni la citata circolare menziona che le erogazioni in parola siano effettuate “in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti” e che la norma istitutiva individui “in modo diretto o indiretto i beneficiari delle somme” o definisca “ l'erogazione come aiuto o come agevolazione”.



Nel caso di specie i contributi in oggetto nascono con la finalità di compensare i gravi effetti economici che ha subìto il settore del trasporto pubblico locale, per effetto della pandemia.



È lo stesso decreto legge Rilancio a connotare le somme di cui al fondo di compensazione alla stregua di erogazioni e a individuare la specifica destinazione delle erogazioni come pure a definire, con un decreto, le modalità di riconoscimento del contributo.



Dal punto di vista tecnico la misura rappresenta un “contributo in conto gestione” la cui quantificazione è definita dalla stessa norma. Il beneficiario non è tenuto a presentare formale richiesta. Gli enti territoriali assegnano ed erogano il contributo sulla base delle risorse stanziate dallo Stato senza alcuna discrezionalità né nell'an né nel quantum.



Al Ministero delle Infrastrutture spetta il compito di condurre l'istruttoria verificando le perdite subite dagli operatori del settore per poi decidere l'entità del contributo da assegnare.



Nella fattispecie rappresentata la natura dell'erogazione assume connotato di “contributo”, in quanto al riconoscimento della stessa non corrisponde alcun obbligo in capo al soggetto ricevente.



Dunque, le risorse finanziarie stanziate devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'Iva.



(Vedi risoluzione n. 22 del 2021)