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Novità fiscali

Istituzione dei codici tributo per il versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)


Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla TARI. Successivamente si provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto delle commissioni. Il ministero dell'Economia e delle finanze, con il decreto del 1°luglio 2020, ha stabilito i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola. Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate. La struttura di gestione provvederà poi al riversamento degli importi pagati alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti di TEFA e TARI sono effettuati cumulativamente utilizzando i codici tributo relativi alla TARI, senza distinguere la parte relativa al TEFA. Per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributi istituiti con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021. Questi sono: 'TEFA' , 'TEFN' e 'TEFZ' e vanno utilizzati tramite i modelli F24 e F24 'enti pubblici'. Possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell'attività di controllo. In sede di compilazione del modello F24 i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione 'IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI' mentre in sede di compilazione del modello F24 EP, sono esposti nella sezione 'TARES-TARI'

(Vedi risoluzione n. 5 del 2021)