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Novità fiscali

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'art. 121 del decreto Rilancio


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio. Le suddette opzioni possono essere esercitate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, per il recupero o il restauro della facciata degli edifici (bonus facciate), per l'installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, sono stati istituiti i codici tributi, differenti per tipologia di intervento. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del decreto Rilancio inviate all'Agenzia delle Entrate.



Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l'esercizio dell'opzione, utilizzando le funzionalità della 'piattaforma cessione crediti' disponibile nell'area riservata del sito internet delle Entrate. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite mod. F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche solo in parte.


(Vedi risoluzione n. 83 del 2020)