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Novità fiscali

Quesiti - Ravvedimento operoso - Art. 13 Dlgs n. 472/1997


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, risponde ad una serie di quesiti sull'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 Dlgs. n. 472/1997. I chiarimenti concernono: la tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, la presentazione di una dichiarazione integrativa in caso di omessa dichiarazione di un reddito, la dichiarazione omessa con eccedenza d'imposta o dalla quale emerga, contestualmente, un'imposta a credito e un'imposta a debito, omessa presentazione del quadro RW ed omessa compilazione del quadro RW da parte di contribuenti con immobili e/o attività finanziarie all'estero per i quali è dovuta l'Ivie e/o l'Ivafe.



In merito ai quesiti posti l'Agenzia risponde affermando che:


  • tanto la tardiva quanto l'omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica è punita con la sanzione amministrativa da 516,46 a 5.164,57 euro. Mancando una previsione che attenui la risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati oltre il termine normativamente previsto, si è dell'avviso che la specifica sanzione a carico dell'intermediario possa essere ridotta alla metà, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 30 giorni. Inoltre la sanzione può essere ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 472/1997. Alla luce del principio del 'favor rei' l'Amministrazione precisa, inoltre, che la disposizione in esame trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché al 1°gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.

  • In merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, l'Agenzia fa riferimento alla risoluzione n. 36/E/2018 che ha chiarito che 'laddove il credito inesistente da eccedenze d'imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l'emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Detta sanzione [...] assorbe sia quella dell'omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti'. Analoghe considerazioni trovano applicazione anche al caso prospettato dal soggetto istante. Dunque, nell'ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità. Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, non deve essere ravveduta anche quella per la compensazione di crediti inesistenti.

  • Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Qualora, invece, la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Le medesime considerazioni valgono anche se il contribuente ha erroneamente tassato, in via ordinaria, una canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime e l'integrazione è limitata a questo elemento, non è dovuta alcuna sanzione.

  • Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso. Se, invece, lo stesso credito è riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso tornano applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 21/E/2013.

  • L'Agenzia precisa che non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d'imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa. Il recupero dell'eccedenza a credito - secondo le modalità riportate nel punto precedente - è consentito previo riscontro da parte dell'Agenzia dell'effettività sostanziale della stessa. A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al riscontro.

  • In riferimento alla tardiva presentazione del modulo RW si confermano i chiarimenti forniti con la circolare n. 11/E/2010, la quale precisa che, qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti 'è consentita la compilazione e l'invio del solo frontespizio e del modulo RW' anche oltre il termine di cui all'art. 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998. In merito, invece, alle sanzioni applicabili, occorre distinguere se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione o oltre i 90 giorni, in quanto le misure sanzionatorie sono diversamente articolate.




(Vedi risoluzione n. 82 del 2020)