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Novità fiscali

Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l'effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi


Con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce specifiche indicazioni sulla gestione degli interpelli, a seguito di numerose richieste di chiarimenti. I contribuenti hanno la possibilità di avvalersi di tale istituto al fine di verificare la spettanza o meno di benefici fiscali connessi all'applicazione di disposizioni agevolative per le quali si rende necessario acquisire il preventivo parere tecnico di altre amministrazioni od enti su profili non strettamente fiscali. Le istanze per le quali si sollecita una pronuncia dell'Amministrazione finanziaria riguardano quelle aventi ad oggetto questioni di rilevanza extra-fiscale e, in particolare, la definizione delle attività ammissibili all'agevolazione fiscale e la riconducibilità di quelle prospettate con l'interpello tra quelle di ricerca e sviluppo e quelle di ricerca, sviluppo, innovazione e design.



Istanze di interpello aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinare

In merito alla disciplina degli interpelli l'Agenzia delle Entrate fa una prima distinzione tra i nuovi interpelli qualificatori ai fini fiscali di una determinata fattispecie e l'interpello ordinario. Entrambi non possono avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico. Nella circolare n. 9/E/2016 l'Amministrazione finanziaria ha richiamato la volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono competenze tecniche diverse da quelle fiscali. La stessa circolare, tuttavia, in merito alla disciplina dell'interpello qualificatorio, fa salva la possibilità per il fisco di raggiungere con gli interlocutori istituzionali accordi di collaborazione alla luce dei quali, in caso di istanze di interpello che presuppongono accertamenti tecnici, l'Agenzia possa attivarsi al posto del contribuente per ottenere il preliminare parere tecnico. In relazione alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile, l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad acquisire le informazioni utili attraverso il confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Al fine di agevolare la gestione comune delle questioni di rilevanza pluridisciplinare (tributarie e tecniche) l'Agenzia ritiene necessario modulare le modalità di gestione delle istanze di interpello d'intesa col Ministero dello Sviluppo Economico.

Le istanze di interpello che hanno ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività nell'ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando una richiesta di parere tecnico, sono escluse dall'area di applicazione dell'interpello perché l'istruttoria richiede competenze tecniche non fiscali di competenza di altre amministrazioni.
L'Agenzia precisa che le istanze di interpello che concernono sia l'ammissibilità delle attività al beneficio, sia questioni di carattere fiscale sono oggetto di diversa valutazione a seconda che il contribuente alleghi il propedeutico parere del competente organo sull'inquadramento tecnico dell'attività, oppure, non alleghi alcun parere. Nel primo caso l'istanza deve essere considerata ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità operative indicate dall'articolo 11 dello Statuto del contribuente. Nel secondo caso, invece, l'assenza del parere tecnico comporterà una risposta solo di tipo fiscale per cui, in assenza di ulteriore vizi di inammissibilità dello stesso (come, ad esempio, l'assenza di dubbio interpretativo), si procederà ad istruire la relativa risposta secondo le ordinarie modalità operative.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nel caso di istanze aventi ad oggetto esclusivamente questioni di carattere fiscale, fermo restando che in entrambe le ipotesi, in assenza di parere tecnico, la risposta fornita assumerà acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).

Le considerazioni esposte valgono anche in relazione all'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo e delle istanze di interpello sui nuovi investimenti. In quest'ultimo caso, qualora in base al Piano di investimenti che costituisce oggetto dell'istanza, l'investitore sollevi questioni che presuppongono l'accertamento dell'ammissibilità al beneficio fiscale di determinati atti o attività, l'istanza di interpello dovrà essere accompagnata dal parere rilasciato dalla diversa Autorità competente o, nei casi in cui l'agevolabilità non sia oggetto di dubbi da parte dell'investitore, come già rappresentato, la risposta sarà resa assumendo anche in tale ipotesi acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).



Le indicazioni contenute nel paragrafo precedente saranno applicabili alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare, dovendosi ritenere superati i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi.

Le considerazioni sopra illustrate si riferiscono a tutte le istanze di interpello in materia agevolativa che presuppongono conoscenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale, non di competenza delle Entrate; pertanto, oltre alle istanze aventi ad oggetto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, i presenti chiarimenti rilevano anche per:


  • il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design;

  • il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati e in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0;

  • il credito d'imposta formazione 4.0;

  • il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

  • gli incentivi agli investimenti in start up innovative anche se operano con strumenti diversi dal credito d'imposta;

  • credito d'imposta per le attività di consulenza relative al processo di quotazione delle PMI.


Termini per il controllo dei crediti di imposta ricerca e sviluppo

Come anticipato molte richieste di chiarimenti hanno riguardato la sussistenza delle condizioni di spettanza del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Nei casi in cui a seguito dei controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili a tale credito d'imposta si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito 'inesistente' per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale. Se, ad esempio, il controllo verte sull'esistenza del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta 2015, indicato nella dichiarazione del 2016 e utilizzato in compensazione nel 2017, gli Uffici potranno procedere alle operazioni di verifica entro l'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, e, qualora riscontrino che il credito utilizzato è 'inesistente' per mancanza dei presupposti costitutivi, dovranno notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre 2025. In tal caso gli Uffici, ricorrendone le condizioni, potranno procedere al recupero del credito d'imposta inesistente anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del Mise.

Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi e non si applica la definizione agevolata. Il contribuente può beneficiare del ravvedimento, anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l'atto di recupero e i competenti Uffici, in caso di'manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione', potranno applicare la predetta sanzione riducendo sino la stessa alla metà del minimo edittale.


(Vedi circolare n. 31 del 2020)