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Novità fiscali

Versamento dell'Irap – Art. 24 decreto legge Rilancio – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge Rilancio, con specifico riferimento ai soggetti che esercitano in proprio attività in periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare. L'articolo 24 ha previsto che non è dovuto il saldo relativo al periodo d'imposta 2019 dell'imposta regionale sulle attività produttive. Parimenti non è dovuto l'acconto relativo alla prima rata per il periodo d'imposta 2020 sempre relativo all'Irap. L'esonero non investe i soggetti con ricavi/compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. L'articolo 24 si applica anche ai soggetti che hanno esercizi c.d. 'a cavallo' ossia il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. In merito ai termini di versamento è bene ricordare che per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento del saldo dovuto con riferimento all'Irap deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa e quello relativo alla I^ rata dell'acconto entro il medesimo termine ovvero entro il 30 novembre (II^ rata dell'acconto). Ciò significa che questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020; per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e I^ rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (II^ rata dell'acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. La risoluzione riporta alcuni esempi.

(Vedi risoluzione n. 28 del 2020)