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Novità fiscali

Decreto legge 'Cura Italia' e decreto legge 'Liquidità' – Chiarimenti – Ulteriori risposte a quesiti 45



1 PREMESSA



Dopo l'emanazione del decreto 'Cura Italia e del decreto 'Liquidità' l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi, anche sotto forma di risposte a quesiti, attraverso una serie di documenti di prassi che vanno dalle circolari n. 4/E, 5/E, 6/E, 7/E, 8/E e 9/E tutte del 2020 alle risoluzioni n. 12/E, 13/E, 17/E, 18/E e 21/E anche queste del 2020. A seguito di ulteriori quesiti pervenuti da associazioni di categoria, professioni e contribuenti, in merito all'applicazione delle previsioni fiscali contenute nei decreti indicati ma anche di quanto indicato nelle circolari n. 8/E/2020 e n. 9/E/2020, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi, sotto forma di risposta a quesiti. Sempre al fine di facilitare la lettura del documento, i quesiti sono trattati e suddivisi per aree tematiche omogenee.



2 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA



In questo paragrafo l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito a: sospensione dei termini degli adempimenti fiscali; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.



Tra gli adempimenti tributari sospesi, con scadenza originaria nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e che vanno effettuati entro il 30 giugno 2020, vi rientrano:



· La presentazione della dichiarazione annuale Iva;



· La presentazione del modello TR relativo al credito Iva;



· La presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (LIPE) del primo trimestre 2020;



· La presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020.



L'Agenzia ricorda che in assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5mila euro, o trimestrale, che può essere effettuato ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge. Resta ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione Iva o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.



Tra gli adempimenti sospesi, da effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, rientrano la presentazione del modello EAS e del modello INTRA 12, quest'ultimo da parte degli enti non commerciali e agricoltori esonerati. Il modello INTRA 12 deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta e dai produttori agricoli che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10mila euro, ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti.



Usufruisce della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi di cui all'art. 62 del Decreto 'Cura Italia' anche la trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali. Tali adempimenti, se scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.



La circolare chiarisce, inoltre, che i controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, per la trasmissione telematica dei corrispettivi e successive integrazioni, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza sanitaria, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli.



L'autocertificazione della effettuazione e dell'esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo Pec, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle Entrate.



Le abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici, in base a quanto disposto dall'articolo 103 del Decreto 'Cura Italia', in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, restano valide per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza



Resteranno valide fino allo stesso termine, ovvero per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza anche le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dalle Entrate, che siano in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.



Durante il periodo emergenziale è possibile nonché opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. In merito, nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 le indicazioni fornite sulle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente. Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza. Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del primo giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite Sigit (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).



Slitta al 30 giugno 2020 anche la presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni. La sospensione trova applicazione anche nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. La disposizione – dice la circolare – è applicabile anche ai rappresentanti fiscali, sia per gli adempimenti propri che per quelli da espletare per i soggetti rappresentati e, comunque, qualora l'impresa abbia la propria sede in un altro Stato della Ue o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, all'impresa stessa anche in assenza di nomina del rappresentante fiscale.



Tra gli adempimenti che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, trova posto anche la dichiarazione delle banche sulle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell'esercizio. Il modello va utilizzato anche per la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo per il periodo di riferimento della dichiarazione e per la determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo. Tenuti all'adempimento sono sia gli enti che hanno sede legale in Italia, sia i soggetti residenti all'estero che si avvalgono di un rappresentante fiscale per le operazioni di finanziamento poste in essere in Italia.



Il rinvio di cui al citato articolo 62 del Decreto 'Cura Italia' opera anche con riferimento alla presentazione del repertorio degli atti stipulati dai notai relativo al primo quadrimestre del 2020 che, pertanto, potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.



La sospensione degli adempimenti tributari, disposta dall'articolo 62 del Decreto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale. Tale soluzione è coerente con la finalità della norma, tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Pertanto, anche i soggetti esteri possono presentare la dichiarazione annuale Iva entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.



Il documento di prassi amministrativa fornisce chiarimenti anche in merito alla liquidazione Iva di gruppo, integrando quanto espresso nella circolare 9/E/2020. Le indicazioni concernono le modalità di verifica delle condizioni del calo del fatturato e del volume di ricavi/compensi, ai fini della possibile sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio, ai sensi dell'art. 18 del decreto Liquidità, da parte dei soggetti che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo o ad un gruppo Iva. Per la sospensione in esame è sufficiente che uno solo dei soggetti aderenti alla liquidazione di gruppo abbia le caratteristiche richieste dalla norma, purché l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo. Qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione disposta dall'art. 18, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020. Lo stesso vale per il Gruppo Iva: in tal caso va preso a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società ed il corrispondente saldo a debito d'imposta per i mesi di marzo e/o aprile 2020. L'importo a debito sospeso può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate a decorrere dal medesimo mese. Qualora una o più società liquidino l'Iva con cadenza periodica trimestrale può essere sospeso un importo pari al saldo a debito riferibile ai soli mesi di marzo e/o aprile 2020.



3 CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI



La circolare fornisce chiarimenti anche in merito ai quesiti relativi al credito d'imposta per botteghe e negozi. L'agevolazione è pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe). Tale credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione. Ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta a patto che queste siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e questo risulti dal contratto. Il credito d'imposta spetta anche per la pertinenza purché questa sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.



4 ALTRI QUESITI



I premi versati dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19, possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.



La pandemia da Covid-19 ha spinto la Commissione Europea ad adottare la decisione di esentare dai dazi doganali all'importazione e dall'Iva le merci importate necessarie a contrastare gli effetti del contagio. La decisione riguarda il periodo 30 gennaio – 31 luglio 2020. In merito ai soggetti legittimati ad applicare l'esenzione Iva, la formulazione della decisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati anche coloro che effettuino le operazioni anche 'per conto' dei soggetti indicati. I benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore dei beni, ma anche alla destinazione degli stessi. Conseguentemente, affinché l'importazione possa beneficiare del regime di esenzione Iva, è necessario che la stessa sia effettuata 'per conto' di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l'esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi. Inoltre, il regime di esenzione Iva può essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti legittimati, purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati 'per loro conto' e tali beni siano destinati, gratuitamente, alle persone colpite o a rischio di contrarre il virus o impegnate nella lotta contro il Covid-19.



5 SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI



L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai quesiti relativi alla sospensione di versamenti tributari per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.



Il decreto legge Liquidità riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dalla pandemia da coronavirus la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Per fruire del beneficio è necessario che si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.



In particolare, è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subìto una flessione del fatturato:



· di almeno il 33%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro;



· di almeno il 50%, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro.



Con la fusione per incorporazione, le società incorporate si estinguono, mentre l'incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate. Pertanto, nel caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.



Come precisato nella circolare n. 8/E del 2020, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40mila euro, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Ai fini del calcolo del limite reddituale dei 40mila euro bisogna tener conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata e a imposta sostitutiva.



In merito al bonus di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro, l'Agenzia ha precisato che i lavoratori dipendenti che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione, il predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.



Il datore di lavoro/sostituto d'imposta che nel 2020 eroga il bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di 40mila euro deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465. Nella verifica del rispetto del limite reddituale il sostituto d'imposta italiano dovrà computare anche:



· la quota di reddito esente percepita dai c.d. 'frontalieri' (fino al massimo previsto di 7.500 euro),



· la quota di abbattimento dei redditi percepita dai residenti a Campione d'Italia riportata nell'annotazione con il codice 'CA' della CU 2020.



L'art. 63 del Decreto disciplina il bonus di 100 euro erogato come premio ai lavoratori dipendenti che nonostante l'epidemia da coronavirus si sono recati sul posto di lavoro. Il sostituto d'imposta italiano non può erogarlo a coloro che svolgono l'attività lavorativa all'estero.



Per l'anno in corso il decreto legge Liquidità ha prorogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo. Vista la proroga non si applicano le sanzioni del Dpr 322/1998 se la trasmissione telematica delle certificazioni uniche avviene entro il 30 aprile. Considerato che la norma fa riferimento ai soli obblighi riguardanti, rispettivamente, la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche, si ritiene che la proroga al 30 aprile del termine per la consegna agli interessati delle stesse, e la non applicazione delle sanzioni, possano essere applicate ai soli adempimenti tributari richiamati e, dunque, non possano essere estese anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, in relazione alle quali non è presente alcun riferimento. Per tali comunicazioni resta fermo il termine del 31 marzo.



L'articolo 67 del Decreto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo corrente dall'8 marzo al 31 maggio 2020. L'attività degli uffici, tuttavia, non è sospesa. La sospensione dei termini alle attività di controllo e accertamento è stata decisa per evitare spostamenti fisici in questo periodo di pandemia. Nei casi urgenti o indifferibili sarà l'ufficio a valutare, caso per caso, il da farsi. Con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali la denuncia deve essere effettuata senza ritardo e le attività accertative in argomento sono indifferibili ed urgenti. In relazione alla richiesta di misure cautelari, la stessa può essere effettuata sulla base del processo verbale senza necessità di notifica dell'avviso di accertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che non rientrano tra le udienze rinviate dall'articolo 83 del Decreto quelle relative alle misure cautelari. Qualora si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell'8 marzo 2020, per le quali sono previsti 120 giorni per la notifica dell'atto, si ritiene che tale termine rientri tra quelli sospesi.



La sospensione dei termini delle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 67 come modificato dalla legge di conversione del Decreto 'Cura Italia' , con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159/2015.



L'Agenzia delle Entrate esamina i dubbi nati in merito al computo dei giorni per la conclusione dell'accertamento con adesione. Conferma che per l'istanza di accertamento presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del decreto 'Cura Italia' (38 giorni), estesa in seguito all'11 maggio dal decreto Liquidità (26 giorni), si sommano sia il termine di sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e sia la sospensione del periodo feriale (31 giorni) nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse nel periodo temporale tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020. Nel caso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l'adesione sarà il 22 settembre 2020.



Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ad esempio le mascherine, sono detraibili dall'imposta lorda se classificate come dispositivi medici a marcatura CE. Per fruire della detrazione è però necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione 'dispositivo medico'. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quale il codice 'AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE'. Per agevolare l'individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, il Ministero della Salute ha pubblicato un elenco, non esaustivo. In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice 'AD', attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Se il documento di spesa non riporta il codice 'AD' è necessario: per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE; per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea. Considerato che l'elencazione dei dispositivi medici è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le mascherine protettive siano classificate quali dispositivi medici dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19%.



Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Protezione civile per l'emergenza Covid-19 devono avvenire mediante versamento bancario o postale o attraverso sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Solo in questo modo possono beneficiare della detrazione che non spetta se le erogazioni vengono effettuate in contanti. Per quanto concerne la detrazione è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza sanitaria da coronavirus. Con riferimento, invece, alle erogazioni in denaro pervenute alla Protezione civile, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, si ritiene che i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento o della ricevuta attestante l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti dedicati all'emergenza Covid-19.



L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel periodo di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto rientri anche l'attività degli uffici di controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell'apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico. Ciò non impedisce, tuttavia, all'ufficio di effettuare l'attività di controllo, con la conseguenza che è legittimo l'avviso di liquidazione di una maggiore imposta principale che l'Agenzia delle Entrate ritenga dovuta rispetto all'autoliquidazione effettuata dal notaio.



(Vedi circolare n. 11 del 2020)