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Novità fiscali

Bonus facciate: detrazione fiscale del 90% di Irpef o Ires per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti


Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul bonus facciate che consente una detrazione dall'imposta lorda, pari al 90% delle spese sostenute, per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, ai sensi del dm 2 aprile 1968 n. 1444 o in quelli a queste assimilabili. Ad essere agevolate sono le spese sostenute nel 2020; vi rientrano anche i soli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna delle pareti dell'edificio (intero perimetro esterno). La predetta detrazione interessa i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, che sostengono le spese per l'esecuzione delle opere e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile. Tra i beneficiari rientra anche chi detiene l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono fuori, ad esempio, coloro che aderiscono al regime forfetario.
Come anticipato, la detrazione è ammessa sugli interventi finalizzati al restauro o recupero della facciata esterna di edifici esistenti residenziali o strumentali. L'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi di demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della 'ristrutturazione edilizia'.
Beneficiano del bonus facciate, oltre agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, anche gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. L'agevolazione comprende i lavori su balconi, ornamenti e fregi. Sono agevolabili anche gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e le spese impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano nell'agevolazione anche le spese per sopralluoghi e perizie, quelle per il rilascio dell'Ape, per l'installazione di ponteggi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico necessario per l'esecuzione dei lavori e i costi affrontati per smaltire il materiale rimosso. La detrazione, invece, non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada. Devono considerarsi parimenti escluse le spese per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Ai fini del bonus facciate gli interventi che non siano solo di pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio devono soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.
La detrazione del 90% spetta sull'intera spesa sostenuta; non è previsto né un limite massimo di detrazione né un limite massimo di spesa ammissibile. La stessa può essere fatta valere sia da soggetti Irpef che Ires e interessa le spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. Ai fini dell'imputazione delle spese, per le persone fisiche si fa riferimento al criterio di cassa e, dunque, alla data dell'effettivo pagamento. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale effettuata dal singolo condomino.
Per beneficiare del bonus facciate gli interessati sono tenuti a pagare le spese con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. E' possibile utilizzare il bonifico bancario già predisposto dalle banche ai fini dell'ecobonus o ai fini della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
I contribuenti interessati al bonus facciate sono chiamati ad osservare una serie di adempimenti. Nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali dell'immobile oggetto d'intervento e se i lavori sono effettuati dal detentore anche gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo. Inoltre vanno conservati, per eventuali controlli, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, la ricevuta del bonifico di pagamento e le abilitazioni amministrative necessarie o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(Vedi circolare n. 2 del 2020)