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Novità fiscali

Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione


E' dedicata al visto di conformità la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate. Il visto di conformità non attesta solo la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alle risultanze contabili, ma è strumentale per ottenere l'esonero dalla prestazione di garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito Iva superiore a 30mila euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5mila euro. Legittimati ad apporre il visto di conformità sono i soggetti individuati dal DPR 22 luglio 1998 n. 322. Per la presentazione telematica, mediante il servizio Entratel, possono essere incaricati i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i Caf e gli altri incaricati individuati con decreto dal Mef.
I soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione sono obbligati alla trasmissione per via telematica. E' evidente che tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione debba esserci identità soggettiva. Dunque, spetta al soggetto che appone il visto il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione.
L'ufficio procede al recupero dei crediti utilizzati in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione ovvero nei casi in cui l'utilizzo in compensazione sia attestato con visto di conformità o sottoscrizione da soggetti diversi da quelli abilitati.
In merito al soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure che ha trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trova applicazione la disciplina relativa al rilascio infedele del visto di conformità ed eventualmente quella che prevede la sospensione e l'inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

(Vedi risoluzione n. 99 del 2019)