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Novità fiscali

Definizione agevolata dei Pvc – Chiarimenti


Il decreto legge n. 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. La procedura consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa. Parliamo di tutte le violazioni contestate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. Il contribuente interessato deve presentare la relativa dichiarazione e versare in autoliquidazione le imposte derivanti dalle violazioni constatate nel Pvc che intende regolarizzare. Per la definizione agevolata del Pvc il soggetto interessato è chiamato a regolarizzare la totalità delle violazioni constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale. A differenza del ravvedimento operoso non è possibile scegliere quali violazioni regolarizzare. Al contribuente, però, viene riconosciuto il beneficio più ampio, consistente nel totale abbattimento di sanzioni ed interessi, rispetto a quello derivante dal ravvedimento. Un'altra differenza è rappresentata dall'esclusione della compensazione ai fini del versamento degli importi dovuti per la definizione agevolata del Pvc, consentita, invece, per il ravvedimento. A fronte di questa limitazione, è però consentita la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a 20 rate trimestrali. Chi opta per la definizione del Pvc rinuncia ad instaurare un procedimento in contraddittorio con l'ufficio, a differenza delle altre forme di definizione agevolata.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, ha fornito alcuni chiarimenti sulla regolarizzazione dei processi verbali di constatazione. Sono definibili le violazioni sostanziali, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 del Dl 119/2018 e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel Pvc relativamente a periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. La definizione può interessare anche i periodi di imposta per i quali, alla data di consegna del Pvc, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione. I contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata del Pvc devono presentare, entro il prossimo 31 maggio, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione. In particolare, i contribuenti devono presentare, sempre entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione relativa allo specifico periodo d'imposta da definire o più dichiarazioni, se per lo stesso periodo d'imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo. Come anticipato il versamento in autoliquidazione delle imposte deve avvenire entro il 31 maggio 2019, senza interessi né sanzioni. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate (massimo 20); il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno corrisposte entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Esclusi dalla regolarizzazione sono i rilievi inerenti alla disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

(Vedi circolare n. 7 del 2019)