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Novità fiscali

Super e iper ammortamento – nuovi chiarimenti per gli investimenti in magazzini autoportanti


Con la risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018 l'Agenzia delle Entrate risponde alle istanze di interpello riguardanti il trattamento agli effetti agevolativi, dei cosiddetti 'magazzini autoportanti'. I chiarimenti riguardano, in particolare, i criteri per la corretta distinzione della componente immobiliare, suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare, priva di rilevanza ai fini catastali.
Al fine di inquadrare correttamente la questione sotto il profilo catastale occorre distinguere fra ciò che è configurabile come 'costruzione', da includere nella stima catastale, da ciò che è riconducibile alla parte impiantistica. I magazzini autoportanti si configurano come strutture, di solito di grandi dimensioni, destinate allo stoccaggio di merci eterogenee (stoccaggio estensivo). La loro caratteristica peculiare risiede nella scaffalatura che costituisce parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono connessi gli elementi di copertura e tamponatura. Dunque, le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano elementi propri del fabbricato come le fondazioni, i divisori, le pareti di tamponamento e le coperture e, in quanto tali, annoverabili tra le 'costruzioni', da includere nella stima catastale.
Gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, così come i sistemi antincendio, rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni. Tali componenti conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità e, come tali, sono influenti ai fini della rendita catastale.
Di contro, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i 'macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo' e come tali esclusi dalla stima catastale.
Alla luce di ciò si ritiene che siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale.

(Vedi risoluzione n. 62 del 2018)