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Novità fiscali

Studi di settore e parametri – periodo di imposta 2017


Con la circolare n. 14/E del 6 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2017. Tale annualità sarà l'ultima alla quale gli studi potranno essere applicati, poi entreranno in vigore gli Isa cioè i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale. Il documento ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 2018 l'applicazione degli Isa introdotti originalmente dal dl 50/2017 a partire dal periodo d'imposta 2017. La circolare osserva che tutti i 193 studi in vigore per il periodo d'imposta 2016 sono stati aggiornati per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d'imposta 2017. Tale aggiornamento ha riguardato anche i parametri. Il Mef, con il decreto del 23 marzo 2018, ha approvato, per il periodo d'imposta 2017, cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica e dei correttivi (di cassa) per le imprese minori in contabilità semplificata. Sul punto la circolare ricorda che questi correttivi si applicano solo per i contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata, ad esclusione di quelli che hanno optato per l'applicazione del regime del registrato ai fini Iva.
Gli interventi correttivi di cassa servono per tenere conto del passaggio dal regime contabile basato sul principio di competenza a quello improntato alla cassa.
I correttivi 'di cassa' si sono resi necessari per tenere conto delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap e consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata. Al fine di consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori è stata elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d'imposta 2017 che prevede l'obbligo di dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle rimanenze finali di magazzino. Per quanto concerne il valore da attribuire alle rimanenze finali, la circolare ricorda che andrà indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017. Si tratta di un dato da determinarsi in via extracontabile, che attiene all'effettiva consistenza del magazzino a fine 2017, indipendentemente dall'avvenuta manifestazione finanziaria del costo. Sempre in relazione alle novità riguardanti i dati contabili degli studi di settore per le imprese in semplificata in regime di cassa la circolare richiama l'attenzione sulla necessità di compilare i righi da F42 a F44. Ciò a vantaggio del contribuente perché dovrebbe contribuire ad abbassare la stima di Gerico. Non dovranno, invece, compilare i righi da F42 a F44, ma solo barrare il rigo F41 i contribuenti in semplificata che hanno optato per il regime del registrato.
Con riferimento al regime premiale la circolare conferma che per il periodo d'imposta 2017 trovano applicazione i medesimi criteri applicati per le annualità 2014, 2015 e 2016. In particolare, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1°giugno 2018, è stato disciplinato l'accesso al regime premiale, per il solo periodo di imposta 2017, per 155 studi di settore.

(Vedi circolare n. 14 del 2018)