Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d'imposta 2022
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 1°giugno 2023, fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2022.
Il documento di prassi amministrativa apre con una rassegna delle norme susseguitesi nell'ultimo anno che hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA. Inoltre la circolare rappresenta un'occasione per fornire una panoramica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione varati nei mesi scorsi.
Si illustrano poi le novità correlate alla metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA. Ogni anno, infatti, gli Indici sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento degli indicatori di affidabilità ha riguardato la revisione biennale di 87 indici nonché l'aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d'imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della pandemia, delle tensioni geo-politiche, dell'andamento del prezzo dell'energia, delle materie prime e dell'andamento dei tassi di interesse.
La seconda parte del documento si limita ad una rassegna stampa delle principali attività che contribuenti e professionisti a loro servizio devono effettuare per l'applicazione degli stessi.
Gli interventi normativi in materia di ISA
Come anticipato la circolare fa una panoramica degli interventi normativi sulla disciplina degli ISA. In gran parte si tratta di interventi di natura procedurale che non producono effetti sugli adempimenti che i contribuenti devono effettuare per l'applicazione degli ISA.
Il decreto legge Semplificazioni (Dl n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022) ha previsto alcuni interventi che hanno interessato la disciplina di riferimento degli ISA. Tra questi rileva l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica. Tale abrogazione comporta effetti che rilevano anche ai fini dei benefici premiali previsti per i contribuenti più affidabili. Prevista l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative.
L'articolo 11 del decreto Semplificazioni dispone che entro la fine di febbraio dell'anno in cui i modelli devono essere utilizzati siano approvati i modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap. Entro la fine di febbraio l'Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La modifica dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione degli ISA.
L'articolo 24 del decreto Semplificazioni estende all'anno 2022 le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente alla pandemia, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il decreto stabilisce inoltre che:
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Con tali modifiche la norma ha inteso estendere anche ai periodi d'imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d'imposta 2020.
L'articolo 24 del decreto Semplificazioni completa le disposizioni di natura fiscale rilevanti ai fini ISA, disponendo che gli ISA sono approvati con decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo. Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile e non più entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Viene così previsto un periodo di 'osservazione' più lungo al fine di meglio comprendere le esigenze di aggiornamento degli ISA e che lo strumento sia sempre più idoneo a reagire tempestivamente ai mutamenti anche improvvisi dello scenario economico.
L'articolo 2 della legge n. 130 del 31 agosto 2022 prevede l'introduzione di un nuovo beneficio premiale a favore dei soggetti che si vantano del 'bollino di affidabilità fiscale'. Sono coloro ai quali è stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
Scopo degli ISA è stato quello di intercettare gli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia a cui si sono sommate per il 2022 le tensioni geopolitiche, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari, delle materie prime e l'andamento dei tassi d'interesse.
Il Dl Semplificazioni ha esteso anche all'anno 2022 le attività finalizzate a cogliere gli effetti degli eventi straordinari citati. Qui la circolare effettua una panoramica delle attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA per l'anno 2022, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per gli anni 2020 e 2021, alle mutate condizioni economiche e a tenere conto del perdurare del Covid e degli altri eventi avversi.
L'attività si è focalizzata nell'individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA e nel ricercare nuove clausole di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite dagli effetti negativi e non adeguatamente gestite dagli interventi correttivi.
La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 il decreto ministeriale del 28 aprile 2023 ha previsto specifici interventi correttivi sulla metodologia degli ISA alla luce della situazione economica che ha caratterizzato l'intero anno.
Gli interventi correttivi ripercorrono quelli già individuati lo scorso anno, ovvero:
- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite 'stime panel';
- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da 'soglie economiche di riferimento'.
Questi interventi comportano una modifica del risultato dell'applicazione degli ISA e saranno commisurati all'entità dei seguenti fattori: contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente; contrazione della marginalità settoriale.
In estrema sintesi, la metodologia utilizzata per l'elaborazione di correttivi straordinari per il 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali, subìta da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019.
Con l'applicazione dei correttivi sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli ISA. Tale giudizio terrà conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022.
La circolare evidenzia che il complesso impianto metodologico degli ISA non ha previsto l'introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.
Le nuove cause di esclusione
Per gli ISA in applicazione per il 2022 è stata individuata un'ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1°gennaio 2021.
Ricordiamo che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di questa nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli ISA.
Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto Semplificazioni.
La normativa sul Terzo Settore ha previsto che sono esclusi dagli ISA: gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario; le imprese sociali.
L'esclusione dagli ISA da parte di questi soggetti è tuttavia subordinata al via libera della Commissione europea, ancora atteso. Questi contribuenti, dunque, ad oggi sono tenuti all'applicazione degli ISA.
La modulistica
Resta confermata, anche per i modelli ISA 2023, la consolidata struttura adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste Istruzioni parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa ) e H (dati contabili lavoro autonomo).
La novità più rilevante riguarda il Quadro A - 'Personale', in cui sono state modificate alcune informazioni relative ai dipendenti assunti a tempo parziale, con contratti di lavoro intermittente e simili, che devono indicate nel nuovo rigo denominato 'Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)'.
Si rimanda al documento di prassi per le nuove informazioni dei modelli in merito al quadro E - 'Dati per la revisione' contenente le informazioni necessarie per l'adeguamento di tali ISA alla nuova classificazione ATECO.
Ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle Entrate
Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione per l'anno 2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (c.d. 'variabili precalcolate').
Nessuna novità è stata introdotta nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati 'precalcolati' e nella loro struttura. Ciò consente ai contribuenti e ai professionisti di rapportarsi con dinamiche già note. Anche i contenuti delle variabili precalcolate sono quelli dello scorso anno.
Due provvedimenti delle Entrate hanno confermato, per la campagna dichiarativa 2023, le medesime modalità con cui venivano resi disponibili ai contribuenti i dati precalcolati nelle annualità precedenti. Non sono infatti cambiate le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei dati precalcolati. Rispetto alle precedenti annualità si segnala l'aggiornamento degli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti delegati che il delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso Entratel, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei dati precalcolati.
“Il tuoISA 2023”
Tramite l'applicativo “IltuoISA 2023” si effettua il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2022 e dei dati precalcolati forniti dalle Entrate. Per l'anno 2022 il software replica la struttura già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA. Non ci sono novità strutturali e questo facilita il compito degli operatori.
La sezione del software “IltuoISA 2023” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione del software, oltre a richiamare le condizioni di accesso ai benefici premiali, fornisce evidenza che tale esito è calcolato anche sulla base degli eventuali interventi correttivi operati per tenere conto degli effetti di natura economica, del perdurare della pandemia, delle tensioni geopolitiche, dell'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari, delle materie prime nonché dell'andamento dei tassi d'interesse.
Il software “IltuoISA 2023” ripropone la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello Redditi degli anni passati. Tale modalità di precompilazione consente ai contribuenti che utilizzano il software in parola di importare i dati contabili comuni ai modelli ISA e Redditi, che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli Redditi 2023 tramite il software dichiarativo “RedditiOnLine”. L'operazione di importazione avviene selezionando il pulsante 'Importa Dati Contabili Redditi' presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.
Il regime premiale ISA
Con il Provvedimento del 27 aprile 2023 sono state definite le condizioni necessarie per accedere ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2022. Il citato Provvedimento conferma i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità. Dunque, per il periodo d'imposta 2022 risulta confermato il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell'anno di applicazione e in quello precedente. In relazione a ciascun beneficio premiale un grafico allegato alla circolare riporta il livello di affidabilità necessario per accedervi.
Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo d'imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se: applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale; il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.
(Vedi circolare n. 12 del 2023)
Istituzione della causale contributo 'E 107' per il versamento dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
Il decreto del Mef del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il ministro del Lavoro, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione si applicano anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 24 maggio 2023, ha istituito la causale tributo 'E 107' denominata 'CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo'.
(Vedi risoluzione n. 24 del 2023)
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate - art. 1, commi da 61 a 65-bis Legge n. 205/2017
La manovra 2018 prevede benefici fiscali a favore di imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
A tali imprese è estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni e delle semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Considerato il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 giugno 2022, ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l'utilizzo del modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
Il credito d'imposta in argomento è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Ogni beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in discussione l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023, ha istituito il seguente codice tributo: '6859' denominato 'Credito d'imposta investimenti ZLS - art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017'.
(Vedi risoluzione n. 25 del 2023)
Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, ha istituito il codice tributo '8057' denominato 'Imposta sostitutiva delle imposte su redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione'.
La legge n. 197/2022 intervenendo sull'art. 5 della legge n. 448/2021 ha previsto una nuova opportunità per rivalutare terreni e partecipazioni dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva che dal 14 è salita al 16%. Questa imposta si applica sul valore certificato da una perizia di stima asseverata entro il termine del 15 novembre.
I beni oggetto di rivalutazione sono quelli posseduti alla data del 1°gennaio 2023.
Il legislatore ha previsto negli anni diverse occasioni di rivalutazione. La novità che caratterizza l'ultima è che nell'agevolazione sono considerate anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste l'imposta si calcola sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
Oltre al nuovo codice '8057' appena descritto, resta fermo l'utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con la risoluzione n. 75/E/2006 e successivamente ridenominati con la risoluzione n. 144/E/2008.
(Vedi risoluzione n. 23 del 2023)
Modalità di aggiornamento degli archivi catastali nel caso di frazionamento di Enti Urbani
Con la circolare n. 11/E dell'8 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ossia le particelle edificate poste a Partita Speciale 1 e quindi sottratte all'aggiornamento al Catasto Terreni.
Il documento di prassi amministrativa fornisce indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione 'Ente Urbano - cod. 282' sia con destinazione 'Fabbricato promiscuo - cod. 28'.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in parola evita che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati.
La circolare indica le modalità da seguire nel caso di frazionamenti di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all'Urbano, e quando invece, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
Il frazionamento degli Enti Urbani
I frazionamenti interni al lotto urbano sono effettuati direttamente al Catasto Fabbricati, mediante la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa; anche i frazionamenti di fabbricati sono effettuati al Catasto Fabbricati con la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa.
Il frazionamento al Catasto Terreni è possibile solo qualora la particella derivata perde ogni collegamento con il lotto urbano originario; viceversa, qualora la particella derivata mantiene un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è possibile effettuare l'aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni.
Il frazionamento al Catasto Terreni può essere richiesto perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità oppure perché deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto.
Le operazioni di aggiornamento al Catasto devono consistere:
- nella predisposizione, al Catasto Terreni, degli atti di aggiornamento censuario e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati;
- nella predisposizione, al Catasto Fabbricati, degli atti di aggiornamento necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati.
Al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati catastali, la presentazione dell'atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo).
La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico consente la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica di regola subito dopo l'invio del Pregeo, direttamente al professionista incaricato; tali attestati contengono tutte le informazioni per il perfezionamento dell'atto di aggiornamento Docfa.
La circolare evidenzia che l'aggiornamento della cartografia e dell'archivio censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e degli archivi del Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due fasi interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino a quando non arriverà la completa integrazione tra le due procedure di aggiornamento.
L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni in merito ai frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità.
L'ultima parte del documento contiene un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l'applicazione dei principi generali espressi nella circolare stessa.
(Vedi circolare n. 11 del 2023)
Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di luce e gas - secondo trimestre 2023
Il decreto legge 'Bollette', all'articolo 4, ha previsto delle agevolazioni finalizzate a compensare, almeno in parte, le maggiori spese sostenute dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Il decreto prevede in particolare:
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche alle spese per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo comma e autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia energia elettrica di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell'anno solare 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell'anno solare 2023.
I crediti d'imposta sopra elencati devono essere utilizzati in compensazione entro fine anno, mediante il modello F24, oppure ceduti ma per intero a terzi.
Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in parola, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
- '7015' denominato 'Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 2, Dl n. 34/2023;
- '7016' denominato 'Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 3, Dl n. 34/2023;
- '7017' denominato 'Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 4, Dl n. 34/2023;
- '7018' denominato 'Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 5, Dl n. 34/2023.
(Vedi risoluzione n. 20 del 2023)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 17-bis Dlgs n. 241/1997
Il decreto legislativo n. 241/1997 all'articolo 17-bis prevede una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, nonché l'utilizzo delle compensazioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
Il comma 4 dell'articolo 17-bis prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corrette esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Per consentire il versamento delle somme dovute, tramite il modello di versamento 'F24 Versamenti con elementi identificativi' (F24 ELIDE), l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
- '8119' denominato 'Sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997;
- '9600' denominato 'Spese di notifica'.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2023)