Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
L'art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell'anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell'8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell'Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d'imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24/11/2023, ha istituito il codice tributo '7056' denominato 'credito d'imposta per l'acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio - articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144'.
(Vedi risoluzione n. 63 del 2023)
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada
Il decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Lo stesso decreto dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta in parola con il decreto del 7 agosto 2023 n. 195. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Al Mimit il compito di trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché eventuali variazioni e revoche.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo '7055' denominato 'credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persona su strada - Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144'.
Le imprese interessate devono avvalersi di tale codice tributo nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione.
(Vedi risoluzione n. 64 del 2023)
Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione
L'AdE, con la risoluzione n 62/E del 13 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS). Un'associazione ha chiesto delucidazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.
È stato l'articolo 1 Dlgs n. 90/2017 ad inserire le imprese di assicurazione estere nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale. L'associazione istante chiede di confermare che gli obblighi di monitoraggio fiscale non debbano essere effettuati dalle imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di LPS che optano per l'assoggettamento a tassazione sostitutiva dei redditi di capitale. Inoltre chiede chiarimenti in merito al comportamento che devono adottare le compagnie assicurative italiane che intervengono per il tramite delle rispettive banche d'appoggio nel pagamento all'estero di capitali assicurati e la conferma che non siano sanzionabili eventuali comportamenti adottati dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS e dalle compagnie di assicurazione italiane che, in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale, si siano conformate alla prassi vigente superata dalla risposta n. 463 del 2022.
Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e, successivamente, il decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 hanno apportato rilevanti modificazioni al decreto legislativo n. 231/2007 in merito ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale. Il decreto legislativo n. 90, in particolare, ha previsto che sono inclusi tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale gli intermediari bancari e finanziari tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione 'aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana'.
Dunque, dal 4 luglio 2017 sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale: le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all'art. 2 del codice delle assicurazioni private; le succursali di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.
Nella nozione di 'imprese stabilite senza succursale' rientrano soltanto quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti in Italia. Inoltre vi rientrano gli intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro Ue o See che distribuiscono in Italia i medesimi prodotti assicurativi tramite intermediari assicurativi.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica dell'identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno.
La segnalazione deve essere operata per i trasferimenti, effettuati anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5mila euro ed è limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
L'obbligo di comunicazione non si riferisce solo alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno ma ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto delle somme in polizza.
La trasmissione dei dati al fisco avviene in modalità telematica, con cadenza annuale, tramite l'infrastruttura Sistema di Interscambio Dati.
Gli obblighi di rilevazione non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito di contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461/1997. In sostanza non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies), secondo il regime del c.d. 'risparmio amministrato'.
Gli obblighi di segnalazione non sussistono neppure nell'ipotesi di trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In entrambi i casi l'esonero da segnalazione al fisco è riconosciuto nel presupposto che i trasferimenti transfrontalieri si riferiscano a flussi fiscalmente rilevanti in quanto redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte di un intermediario residente.
Con riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, l'Agenzia rileva che ai fini dell'esonero è necessario che: il trasferimento provenga dall'estero e sia relativo ad un'operazione da cui possono derivare redditi di capitale; i redditi di capitale abbiano già scontato una tassazione; la tassazione dei predetti redditi avviene dall'intermediario residente.
Sulla base dell'art. 10, comma 4, Dlgs n. 461/1997 l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i trasferimenti relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale è limitato ai soli trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti che siano assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non costituisce condizione di esonero la circostanza che l'intermediario non residente abbia effettuato la tassazione sul medesimo trasferimento.
L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale dei flussi provenienti dall'estero sui redditi di capitale assicurativi è stato esteso anche alle compagnie di assicurazione estera che optano per la tassazione di tali redditi, sebbene non incluse nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 167/1990 nel testo vigente alla data di emanazione dei documenti di prassi.
Il documento di prassi ha già chiarito come dal 4 luglio 2017 è stata puntualizzata l'individuazione dei soggetti che in ambito assicurativo rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto legge n 167/1990, mentre la disposizione di esonero dagli obblighi di monitoraggio non ha subìto modifiche.
Conseguentemente, alla luce del nuovo contesto normativo, l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi è riconosciuto fintantoché nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.
È bene ricordare che le imprese di assicurazione estere sono tenute a rilevare i trasferimenti verso l'estero ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 167/1990, indipendentemente dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente rilevanti.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale sopra specificati si applicano a decorrere dal 4 luglio 2017, data a partire dalla quale anche le imprese di assicurazione estere stabilite senza succursale rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 167/1990.
Si precisa, infine, che non costituisce motivo di esonero dall'obbligo di monitoraggio la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle medesime assicurazioni estere.
Con riferimento al secondo quesito, si osserva che ciascun intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle operazioni in oggetto, rilevati in applicazione della normativa antiriciclaggio, in funzione del proprio rapporto con il proprio cliente laddove il trasferimento transfrontaliero riguardi una persona fisica, un ente non commerciale e una società semplice e associazione equiparata.
Qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, si ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell'operazione di trasferimento esoneri dall'adempimento l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dare evidenza dell'avvenuta comunicazione da parte dell'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.
In merito ai profili sanzionatori evidenziati dall'Istante la risoluzione ricorda che le violazioni degli obblighi di trasmissione sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'importo dell'operazione non segnalata e che detta sanzione è definibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
(Vedi risoluzione n. 62 del 2023)
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese della logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità
Il decreto legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34/2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto di merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto proprio per questi mezzi.
Il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con un decreto interministeriale n. 413 del 23 dicembre 2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d'imposta. Ai fini della fruizione è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti spetta il compito di trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali revoche e variazioni.
Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione per mezzo del proprio cassetto fiscale.
Per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023, ha istituito il codice tributo '7058' denominato 'credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Art. 6, comma 5, decreto legge n. 17/2022'.
(Vedi risoluzione n. 61 del 2023)
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi - Art.4 Dl n. 145/2023
Per il solo periodo d'imposta 2023 il decreto legge 'Anticipi' (Dl n. 145/2023) prevede, a favore delle partite Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro: il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, mod. 'Redditi PF 2023'; la possibilità di versare il dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. È bene ricordare che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo della proroga indicata.
Ambito soggettivo di applicazione
La proroga del termine di versamento del secondo acconto interessa le partite Iva che nel periodo d'imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi/compensi non superiori a 170 mila euro. Ci riferiamo, pertanto, a imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare beneficia del differimento in commento.
La norma agevolativa differisce i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023 per i soggetti sopra indicati. Interessati sono anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al mod. Redditi PF 2023.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura i soggetti non titolari di partita Iva, come i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza. Parimenti escluse le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro e i soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di capitali e gli enti non commerciali.
Soglia di ricavi e compensi
Per verificare l'eventuale superamento della soglia di 170 mila euro, occorre fare riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Con lo stesso fine, è rilevante l'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa familiare.
Nei casi in cui il contribuente eserciti più attività, caratterizzate da codici Ateco differenti, ai fini del diritto all'accesso al differimento in parola, si deve considerare la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Se poi la persona fisica esercita contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (come agriturismo), che fruiscono del differimento solo se nel 2022 siano anche titolari di reddito d'impresa, in luogo dell'ammontare dei ricavi, bisogna considerare l'ammontare del volume d'affari. Se il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione Iva, rileva l'ammontare complessivo del fatturato 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d'affari complessivo dei soggetti tenuti alla dichiarazione Iva.
(Vedi circolare n. 31 del 2023)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis Dpr n. 600/1973
Con la risoluzione n. 60/E dell'8 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.
I nuovi codici tributo sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione ai sensi dell'art. 36-bis Dpr n. 600/1973, non intenda versare l'importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda corrispondere solo una quota.
In tal caso va predisposto un mod. F24 in cui i codici istituiti sono esposti nella sezione 'Erario', esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a debito versati', riportando anche il codice atto e l'anno di riferimento reperibili all'interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l'esatta codifica, in corrispondenza di codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
(Vedi risoluzione n. 60 del 2023)
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie
L'imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Il decreto legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022 ha introdotto l'imposta in parola all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Per consentire l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 26 ottobre 2023, ha istituito il codice tributo '4067' denominato 'Credito relativo all'imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati e equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, commi 491, 492 e 495 legge n. 228/2012'.
(Vedi risoluzione n. 57 del 2023)
Trattamento fiscale delle cripto-attività - Art. 1, commi da 126 a 147 legge di Bilancio 2023
Al fine di rendere la normativa fiscale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività la manovra 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle cripto-attività.
Si tratta di un fenomeno complesso e di rapida diffusione che non può essere ricondotto ad un'unica disciplina da qualificare 'a priori'. Si possono, infatti, individuare diverse attività che pur utilizzando la stessa tecnologia, non presentano natura omogenea e qualificazione giuridica.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E, dopo aver illustrato la materia, fornisce indicazioni normative in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023.
Il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi che definisce le cripto-attività come 'una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga'.
Nella norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla 'detenzione', rimborso e al 'trasferimento' di 'valori' e 'diritti', mediante la tecnologia distribuita.
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività sono imponibili, in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie, ovvero al 26%.
In considerazione delle modifiche del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1°gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.
Inoltre la manovra offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per coloro che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolando la propria posizione attraverso la presentazione di un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, qualora le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che il legislatore ha previsto nella misura del per mille annui del relativo valore, nonché dell'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate dedica la prima parte della circolare al quadro tecnico-giuridico di riferimento con l'inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo, la normativa unionale e nazionale degli strumenti finanziari in forma digitale. Il documento si sofferma anche sulla normativa ai fini dell'antiriciclaggio e del monitoraggio fiscale. Segue un excursus sul regime fiscale ante legge di Bilancio 2023.
Regime fiscale post legge di bilancio 2023
Al fine di dare certezza ai contribuenti la manovra 2023 ha previsto, ai soli fini fiscali, una disposizione per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività. Detta disposizione prevede che le cripto-attività sono una 'rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga'.
La nuova norma, in vigore dal 1°gennaio 2023, contiene una definizione fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA. La definizione di cripto-attività operata dal legislatore fiscale è volta ad individuare una serie di attività che non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria. Pertanto, rientrano nella definizione di cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.
La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha previsto un regime di tassazione delle cripto-attività che contempla una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota al 26%. Per le persone fisiche sono imponibili le plusvalenze da cripto-attività con l'aliquota applicabile alle attività finanziarie purché tale reddito non venga conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.
Le stesse plusvalenze sono tassate anche per gli enti non commerciali purché non conseguite nell'esercizio di impresa commerciale. Si tratta di redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (DLT).
Il documento di prassi amministrativa ricorda che si considerano prodotti in Italia i 'redditi diversi' (art. 67 Tuir) derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nello stesso territorio. Rientrano in questa nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute in Italia presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Qualora le cripto-attività siano detenute 'direttamente' dal soggetto tramite supporti di archiviazione come ad esempio chiavette usb, senza l'intervento di intermediari o prestatori di servizi, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova in Italia. Si presume, inoltre, che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente in Italia nel periodo di imposta di produzione del reddito.
Il legislatore, con la manovra 2023, ha previsto per chi già deteneva cripto-attività alla data del 1°gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a patto che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell'intero importo o della prima rata (in caso di rateizzazione) entro il prossimo 15 novembre.
La finanziaria 2023, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di verifica sul passato, per i contribuenti che hanno omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine. Questi hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando un'imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle stessi cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché un'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
In merito alle modalità e ai termini di presentazione delle domande il documento di prassi amministrativa rimanda al provvedimento direttoriale del 7 agosto 2023, con il quale è stato approvato il modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria. Il modello va presentato entro il 30 novembre 2023 insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti all'indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura.
Dal provvedimento direttoriale dello scorso 7 agosto emerge che la regolarizzazione degli obblighi di monitoraggio è limitata alle sole cripto-valute, anche se lo stesso documento apre alla regolarizzazione mediante sostitutiva del 3,5% per l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti da cripto-attività. Sembra, dunque, che la regolarizzazione dei redditi da cripto-attività non riguardi solo le cripto-valute ma possa estendersi anche alle ipotesi di violazione degli obblighi di monitoraggio e a prescindere dalla regolarizzazione.
(Vedi circolare n. 30 del 2023)