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Novità fiscali

Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica


Le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico possono rientrare nella nozione di 'cure mediche' o di 'prestazioni mediche (alla persona)' solo a condizione che le stesse abbiano uno scopo terapeutico, nel senso di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute.



L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione dell'articolo 4-quater del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191.



L'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto Iva prevede l'esenzione Iva per 'le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza'. Tale disposizione trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE che stabilisce l'esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche.



La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte chiarito che è lo scopo terapeutico a determinare se una prestazione medica debba essere esentata dall'Iva. In particolare, la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha sostenuto che possono beneficiare dell'esenzione solo gli interventi effettuati con scopo terapeutico ovvero con lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura possibile, di guarire malattie.



La conseguenza di questo assunto è che le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico non rientrano nell'esenzione e sono soggetti all'Iva ordinaria. Per godere dell'esenzione gli stessi devono avere uno scopo terapeutico, previa dimostrazione della finalità terapeutica della prestazione.



Sul piano interno, la circolare 28 gennaio 2005 n. 4/E, avente ad oggetto prestazioni mediche esenti aveva dato applicazione all'articolo 10, comma 1, n. 18) del Decreto Iva limitatamente alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.



Con l'introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legge n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, la normativa italiana, in linea con l'orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all'esenzione stabilendo che: dal 17 dicembre 2023 l'esenzione dall'Iva si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.



Le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, invece, continuano a beneficiare dell'esenzione a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute.



Come anticipato, le nuove regole trovano applicazione dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 145/2023 ovvero, dal 17 dicembre 2023. In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da apposita attestazione medica e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione, le relative prestazioni sono assoggettate all'Iva ordinaria.



In merito alle prestazioni rese da medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene in ogni caso applicabile il regime di esenzione senza necessità dell'attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica. Questo, in quanto l'anestesia tutela, mantiene e stabilizza le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.



Per quanto attiene, poi, al rilascio dell'attestazione medica, non è possibile escludere a priori che lo stesso chirurgo o medico estetico che esegue l'intervento o il trattamento estetico possa farlo. Resta fermo che devono essere rispettate due condizioni:


  • dall'attestazione deve emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica o di medicina estetica, quale rimedio terapeutico;

  • la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell'intervento di chirurgia estetica o di medicina estetica.


La risoluzione, infine, fa riferimento alle modifiche apportate all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Le modifiche rispondono all'esigenza di superare i dubbi interpretativi e chiarire che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione Iva, restano in regime di esenzione, indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica.



Nel caso in cui le menzionate prestazioni abbiano scontato il regime ordinario di imponibilità ai fini Iva, non spetta il rimborso dell'Iva versata.



(Vedi risoluzione n. 42 del 2025)

Novità della legge di Bilancio 2025 in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici e di Superbonus


L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:


  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

  • ecobonus;

  • sismabonus;

  • superbonus.



In particolare, vengono rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione; previsti regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite a prima casa. La circolare interviene, inoltre, sulla disciplina del superbonus, in merito ai requisiti necessari per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2025 e sulla possibilità di ripartire in 10 anni le spese sostenute nel 2023.



Continuano a trovare applicazione le misure non modificate relative alle detrazioni in esame.




Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

In materia di detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la legge di Bilancio 2025 ha esteso anche alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione, al 30%, dell'aliquota dell'agevolazione già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033.



La circolare dispone che sono escluse dalla riduzione dell'aliquota di detrazione al 30% le spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistenti con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali l'aliquota resta ferma al 50%.




Agevolazioni per gli interventi di Ecobonus, Sismabonus e bonus mobili

La legge di Bilancio ha prorogato le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, in precedenza previste fino al 31 dicembre 2024, e modifica la percentuale di detrazione.



In particolare, per le spese documentate sostenute nel triennio 2025-2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione sale al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute nel 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell'unità immobiliare adibita a prima casa.



Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.



Il comma 55, lettera b) introduce, inoltre, una serie di modifiche all'articolo 16 del Dl 63/2013 in materia di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili. Dispone, infatti, la sostituzione del comma 1 del richiamato articolo 16 in base al quale per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare.



La predetta detrazione, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita a prima casa.



In merito al Sismabonus acquisti, per usufruire dell'aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013, l'Agenzia chiarisce che le detrazioni del citato articolo 16 spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure:


  • 36% per l'anno 2025 e 30% per gli anni 2026 e 2027;

  • 50% per l'anno 2025 e 36% per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita a prima casa.



Le predette aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, come gli interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori o gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o, ancora, gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico eseguiti da imprese di costruzione che entro 30 giorni dal termine dei lavori provvedano alla vendita dell'immobile.



Sempre il comma 55, lettera b) prevede una proroga della detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013 (c.d. bonus mobili) per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5 mila euro previsto per il 2024.




Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili

La legge di Bilancio 2025 ha escluso dall'Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla direttiva Ue 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia.



L'Agenzia delle Entrate indica in quali casi la proroga della detrazione non può essere applicata:


  • con riferimento all'Ecobonus, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. La detrazione è salva, invece, per i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili e per i generatori a biomassa e alla pompa di calore ad assorbimento a gas. Salvi anche i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro in quanto non soggetti a limitazioni espressamente previste dalla norma;

  • con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall'articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 per il recupero del patrimonio edilizio, restano fuori dagli sconti d'imposta le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, invece, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. L'Agenzia ritiene che, con riferimento al bonus recupero del patrimonio edilizio, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie, previsti dall'art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.



Con riferimento al Superbonus, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili siano escluse da tale detrazione. Qualora, prima del 1°gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l'intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentati a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.




Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 la detrazione per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus è elevata al 50% per le spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, se sostenute dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile adibito a prima casa.



La maggiorazione spetta, pertanto, a patto che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e la stessa unità sia adibita ad abitazione principale.



Per il riconoscimento dell'agevolazione è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1°gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.



Per abitazione principale il comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir intende quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente.



Ai fini dell'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente.



Qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito a prima casa al termine dei lavori.



In merito al 'Sismabonus acquisti' la misura della detrazione è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell'atto di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro per ciascun immobile. Ai fini della fruizione dell'aliquota maggiorata, si ritiene che l'unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.



Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputate al singolo condòmino, ammessa alla detrazione.



Per le spese imputate a soggetti non titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate. Analogo chiarimento interessa le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini e in interi edifici di un unico proprietario.




Le novità della legge di Bilancio in materia di Superbonus

La manovra 2025 modifica la disciplina del Superbonus, aggiungendo il comma 8 bis 2 il quale stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:


  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono effettuati dai condomini;

  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.



La legge di Bilancio introduce, inoltre, nel decreto Rilancio il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.



Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa in deroga, da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024 (ossia il 31 ottobre 2025).



Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.



Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2024, in merito agli interventi ammessi al Superbonus, la detrazione è sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importoNovità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus.



(Vedi circolare n. 8 del 2025)

Istituzione del codice tributo per il versamento dei maggiori acconti dell'addizionale IRES per gli intermediari finanziari


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 20 giugno 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti dell'addizionale IRES per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 208/2015.



I nuovi codici tributo sono:


  • '2043' denominato 'Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari - art. 1, comma 20, legge 30 dicembre 2024 n. 207';

  • '2044' denominato 'Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione - art. 1, comma 20, legge 30 dicembre 2024 n. 207'.



Per il codice tributo '2043', in caso di versamento a rate, il campo 'rateazione/Regione/Prov./mese rif.' è valorizzato nel formato 'NNRR', dove 'NN' rappresenta il numero della rata in pagamento e 'RR' indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con '0101'.



(Vedi risoluzione n. 43 del 2025)

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell'ENPAIA - Gestione separata dei Periti Agrari


Il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall'art. 17 Dlgs n. 241/1997 si applicano anche all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).



Per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell'ENPAIA, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 20 giugno 2025, ha istituito le seguenti causali contributo:


  • 'E140' denominata 'ENPAIA - Gestione Periti agrari - Acconto e saldo contributi annuali';

  • 'E141' denominata 'ENPAIA - Gestione Periti agrari - Riscatto periodi contributivi';

  • 'E142' denominata 'ENPAIA - Gestione Periti agrari - Ricostituzione periodi contributivi ante 1996';

  • 'E143' denominata 'ENPAIA - Gestione Periti agrari - Importi dovuti per estratti conti annuali';

  • 'E144' denominata 'ENPAIA - Gestione Periti agrari - Versamenti generici'.


Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.



(Vedi risoluzione n. 44 del 2025)

Legge di Bilancio 2025 - Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita


La legge di Bilancio 2025 ha introdotto misure in materia di applicazione dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.



La manovra, in particolare, interviene sui termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario, disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente e prevedendo, per i contratti in corso al 1°gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, fornisce istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l'uniformità di azione.




VERSAMENTO ANNUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

La manovra 2025 è intervenuta sull'applicazione e sui termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita, ossia alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V del codice delle assicurazioni private.



La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l'imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie di cui all'art. 4 del decreto del Mef 24 maggio 2012.



Fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione la disciplina che prevede il pagamento dell'imposta di bollo all'atto del rimborso o del riscatto. La nuova norma ha previsto, invece, che tale pagamento avvenga annualmente e concerne sia i contratti stipulati a partire dal 1°gennaio 2025 che quelli in essere a tale data.



La modalità di versamento è quella mediante modello F24.



Ai fini della determinazione dell'acconto, previsto nella misura del '100% dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15', il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l'imposta di bollo dovuta annualmente.



Per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta è possibile l'utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi.




PIANO DI RATEAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ACCANTONATA FINO AL 2024

Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025 l'ammontare dell'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta è versata in base alle seguenti quote e scadenze:


  • il 50% entro il 30 giugno 2025;

  • il 20% entro il 30 giugno 2026;

  • il 20% entro il 30 giugno 2027;

  • il 10% entro il 30 giugno 2028.


Per quanto concerne i contratti che scadono o vengono riscattati 'medio tempore', ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all'imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, restano ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all'imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene ogni anno con le modalità ordinarie.




POLIZZE EMESSE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI ESTERE OPERANTI IN ITALIA IN REGIME DI LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Con riferimento alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, l'imposta di bollo, sia corrente sia accantonata, è assolta dall'impresa estera direttamente in Italia, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponda in solido con essa per il versamento dell'imposta.



Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l'opzione prevista dall'articolo 26-ter e non richiedano l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale:


  • se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l'imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall'intermediario residente con le modalità del dm 24 maggio 2012;

  • se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all'estero.



INTERAZIONE CON L'IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITA' OGGETTO DI EMERSIONE

Le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale sono soggette a un'imposta di bollo speciale del 4 per mille che si determina 'al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 13 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972', risultante dai rendiconti.



Il versamento di tale imposta di bollo speciale avviene entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.



A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 si ritiene che proprio a decorrere dall'annualità 2025 l'imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall'impresa di assicurazione.



Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'intermediario residente l'imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.



Con riferimento all'imposta di bollo speciale dovuta fino al 31 dicembre 2024, l'Agenzia ritiene, invece, che la stessa possa essere scomputata dall'imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.



L'imposta di bollo sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata secondo le rate e le scadenze di cui alla manovra 2025.



(Vedi circolare n. 7 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dei maggiori acconti dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 20 della legge n. 207/2024


La manovra 2025 ha disposto il differimento della deducibilità di taluni componenti negativi di reddito ai fini Ires e Irap. L'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai maggiori acconti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, con la risoluzione n. 38/e del 6 giugno 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:


  • '2007' 'Maggior acconto I rata Ires';

  • '2008' 'Maggior acconto II rata Ires o maggior acconto in unica soluzione Ires';

  • '3881' 'Maggior acconto I rata Irap';

  • '3882' 'Maggior acconto II rata Irap o maggior acconto in unica soluzione Irap'.


Come anticipato la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha infatti introdotto un'importante novità in materia fiscale, volta al differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.



La norma prevede che la deducibilità di determinati costi, inizialmente previsti per specifici periodi d'imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa norma. Il legislatore ha inoltre previsto l'impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta interessati.



L'articolo 1, comma 20, della manovra 2025 stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconto dovuti in conseguenza del differimento delle deduzioni, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, né quelle dell'art. 4, comma 3, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito dalla legge n. 154/1989.



(Vedi risoluzione n. 38 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, calcolata fino al 2024


La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'art. 4 del dm del Mef 24 maggio 2012.



Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10% entro il 30 giugno 2028.



Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta di bollo calcolata fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025, ha istituito il codice tributo '2510' denominato 'Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024 n. 207'.



Per l'eventuale versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento sono istituiti i seguenti codici tributo:


  • '2511' denominato 'Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - Sanzioni da ravvedimento';

  • '2512' denominato 'Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - Interessi da ravvedimento'.



(Vedi risoluzione n. 39 del 2025)

Aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni


Dal prossimo 1°luglio diventa obbligatoria la nuova modalità per il deposito telematico degli atti di aggiornamento catastale relativi ai frazionamenti dei terreni. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, fornisce chiarimenti ai professionisti in merito alla nuova versione '10.6.5 - APAG 2.15' della procedura Pregeo 10 sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico.



Con questa nuova modalità operativa i professionisti potranno rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al deposito presso il Comune dei Tipi di frazionamento conformemente a quanto disposto dall'art. 30, comma 5-bis, del Dpr n. 380/2001.



Il documento di prassi amministrativa ricorda che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che 'gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione'.



Questa modifica normativa consente un cambio di prospettiva rispetto alla precedente disciplina, in quanto sottrae ai professionisti il compito di occuparsi del deposito degli atti presso il Comune, affidandone l'incarico all'Agenzia delle Entrate.



A partire dal 1°luglio 2025 il deposito dei tipi di frazionamento presentati alle Entrate dai professionisti incaricati è effettuato, come anticipato, dall'Agenzia, preliminarmente alla loro approvazione.



I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione. In particolare, nella predisposizione dell'atto da trasmettere telematicamente il tecnico redattore, con la nuova versione della procedura Pregeo 10, attesta che, lo stesso è oggetto di deposito presso il Comune competente.



In sostanza, sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell'atto di aggiornamento, è la medesima Agenzia delle Entrate che provvede al deposito dell'atto sull'area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell'avvenuto deposito al Comune competente mediante Pec.



Con l'approvazione dell'atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall'Agenzia delle Entrate via Pec al Comune competente.



Tale comunicazione è unita alla copia dell'atto di aggiornamento geometrico, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente delle Entrate o suo delegato e restituita per via telematica.



Le tipologie di atti di aggiornamento che a decorrere dal 1°luglio 2025 saranno oggetto di deposito telematico da parte delle Entrate sono:


  • Tipi di frazionamento (FR);

  • Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM);

  • Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).


Per le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le correnti modalità di redazione, trasmissione e trattazione, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.



(Vedi risoluzione n. 40 del 2025)

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta Transizione 4.0 a seguito delle novità della legge di Bilancio 2025


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025, ha istituito il codice tributo '7077' denominato 'Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024 n. 207'.



Questo nuovo codice tributo potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta Transizione 4.0 riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a precise condizioni.



La legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove misure in materia di credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali nell'ambito del piano Transizione 4.0.



L'articolo 1, comma 446, della manovra 2025 dispone che il credito d'imposta in parola è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.



Ai fini del rispetto di questo limite di spesa il ministero delle Imprese e del made in Italy richiede alle imprese beneficiarie di inviare una comunicazione telematica concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha definito le modalità attuative del credito d'imposta in argomento.



Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese il Mimit trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.



Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il bonus potrà essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati.



Il nuovo credito d'imposta '7077' deve essere riportato nella sezione 'Erario' del modello F24. Per gli investimenti già avviati al 31 dicembre 2024 con pagamento degli acconti almeno pari al 20% della spesa complessiva, continuerà ad essere utilizzato il codice tributo '6936'.



(Vedi risoluzione n. 41 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili


L'articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.



L'articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall'articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'Irap.



L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.



L'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un'imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l'Ires e del 3% per l'Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.



Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo '1817' e '1818', come di seguito indicato:


  • '1817' denominato 'IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024';

  • '1818' denominato 'Imposta sostitutiva dell'IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024'.



I nuovi codici tributo, invece, sono:


  • '1868' denominato 'IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024';

  • '1869' denominato 'Imposta sostitutiva dell'IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024'.



(Vedi risoluzione n. 37 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap di cui all'art. 176, comma 2-ter, del Tuir


L'articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l'applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge.



L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.



Per consentire ai soggetti interessati il versamento l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due:


  • '1865' denominato 'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 - art. 176, comma 2-ter, del Tuir';

  • '1866' denominato 'Imposta sostitutiva dell'Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 - art. 176, comma 2-ter, del Tuir'.



Il codice tributo '1865' va riportato nella sezione 'Erario' del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna 'importi a debito versati' e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato 'AAAA'. Il codice tributo '1866' va invece inserito nella sezione 'Regioni' insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l'anno di riferimento.



Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo '1126', denominato 'Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007', istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.



(Vedi risoluzione n. 36 del 2025)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve


Il decreto legislativo n. 192/2024 all'articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.



Per l'affrancamento si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.



Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in parola, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo '1867' denominato 'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall'affrancamento straordinario delle riserve - art. 14 Dlgs n. 192/2024'.



(Vedi risoluzione n. 35 del 2025)

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all'Inps da destinare ad Enti Bilaterali


A seguito di richiesta dell'Inps l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.



Le nuove causali contributo riguardano: l'Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l'Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l'Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.



(Vedi risoluzione n. 34 del 2025)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti


La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap.



Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in parola, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo '1864' denominato 'Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti - art. 68, comma 2-bis del Tuir'.



(Vedi risoluzione n. 33 del 2025)