Esenzione Irpef per i trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparati alle vittime del dovere
Con la risoluzione n. 68/E del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di esenzione Irpef applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.
L'esenzione Irpef prevista dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti pensionistici legati all'evento lesivo.
Il beneficio in parola trova applicazione a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Beneficiari sono i dipendenti pubblici, come le forze dell'ordine, che subiscono danni nell'esercizio delle loro funzioni. Ci riferiamo a lesioni o a decessi in costanza di lavoro.
La misura dispone l'esenzione d'imposta per i trattamenti pensionistici ai soggetti sopra indicati. Nello specifico dispone che 'A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi'.
L'Agenzia delle Entrate, con la presente risoluzione, si allinea a quanto disposto dal legislatore che ha esteso i trattamenti pensionistici spettanti alle 'vittime del dovere' ed 'equiparati' e ai loro 'familiari superstiti', alcuni benefici in materia di esenzione dall'imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I soggetti beneficiari sono stati individuati con il richiamo alle normative di settore, ovvero alle leggi 13 agosto 1980 n. 466 e 20 ottobre 1990 n. 302 che hanno fornito una prima definizione di 'vittima del dovere' e dei loro 'familiari superstiti', poi ampliata anche attraverso l'individuazione della categoria dei soggetti 'equiparati' ad opera dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
I benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004.
In merito alla decorrenza dell'applicazione di tale beneficio abbiamo già precisato che lo stesso trova applicazione solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore della norma.
(Vedi risoluzione n. 68 del 2025)
Concordato preventivo biennale - Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario in caso di cambio di preponente - determinazione del reddito concordato
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 20 novembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all'articolo 16 del decreto legislativo che disciplina il reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, nei confronti dei consulenti finanziari.
Il quesito formulato riguarda la rilevanza ai fini del reddito d'impresa oggetto di CPB delle provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari, nel caso in cui cambino preponente, dal nuovo preponente, in aggiunta alle provvigioni ordinarie loro spettanti.
Sinteticamente è possibile affermare che, ai fini dell'applicazione della disciplina del CPB, le provvigioni d'ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non costituiscono, per quest'ultimi, una componente reddituale riconducibile a una delle fattispecie richiamate nell'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 13/2024 e, conseguentemente, il loro ammontare non comporta alcuna variazione del reddito concordato, stante la tassatività delle norme.
La risoluzione chiarisce che le provvigioni di ingresso remunerano l'incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento (a favore del nuovo preponente) da parte degli investitori del portafoglio di attività finanziarie.
Con l'articolo 16 del Dlgs n. 13/2024 il legislatore ha individuato le specifiche componenti reddituali, positive e negative, il cui saldo netto determina una corrispondente variazione del reddito concordato. A riguardo va rilevato che le variazioni in aumento e in diminuzione, indicate nell'articolo 16, che possono essere apportate al reddito concordato, sono tassative.
Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria individua i consulenti finanziari come una specifica categoria di agenti abilitati all'offerta fuori sede di prodotti finanziari.
I consulenti finanziari, nella loro attività, non sono legati da una relazione giuridica con il cliente. Sotto il profilo fiscale essi producono reddito d'impresa e, come tali, sono assimilabili agli imprenditori individuali. In merito alla remunerazione, sulla base di quanto disposto dalla Banca d'Italia nella circolare n. 285/2013, questa si compone di due componenti: una 'ricorrente' e una 'non ricorrente'. La prima costituita da provvigioni ordinarie, la seconda da bonus e incentivi. Le provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario, rientrano nella seconda categoria perché relative all'attività ordinaria e tipica del consulente stesso.
Il concordato preventivo biennale ha previsto un meccanismo di esclusione dal reddito di alcune componenti straordinarie, ma non delle provvigioni di ingresso che sono considerate reddito ordinario del consulente finanziario e vanno incluse, senza eccezioni, nel reddito del concordato ai fini dell'accordo biennale con il Fisco.
(Vedi risoluzione n. 67 del 2025)