Interventi effettuati nei territori colpiti dal sisma - Decreto Rilancio - Ulteriori chiarimenti
Il coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile danneggiato dal sisma può fruire del Superbonus con l'aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. È quanto, in sintesi, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025.
Il decreto legge Rilancio ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta nella misura del 110% in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Significa che, a determinate condizioni, la detrazione del Superbonus continua a trovare applicazione nella misura del 110% per gli interventi disciplinati dall'art. 119 del decreto Rilancio. Ciò, indipendentemente dall'assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che il diritto ai contributi e la relativa eventuale rinuncia sono funzionali solamente al raddoppio dei limiti di spesa come misura 'compensativa' alla rinuncia dei contributi previsti dal comma 4-ter, articolo 119 del decreto Rilancio.
Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate ha per protagonista il coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'abitazione che, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 1°aprile 2009, è stata dichiarata inagibile in parte. Il nesso di causalità con l'evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità. L'immobile in parola non costituisce abitazione principale.
L'istante specifica che non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma e che le proprietarie, tramite proprio tecnico incaricato, hanno inoltrato comunicazione a mezzo Pec di rinuncia ai contributi pubblici, per poter usufruire del Superbonus Sisma bonus 110%.
È interesse della proprietà, tuttavia, riparare i danni causati dall'evento sismico per la messa in sicurezza statica e antisismica del fabbricato, usufruendo degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
A tal fine chiede se, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, possa fruire della detrazione con l'aliquota al 110% prevista dal comma 8-ter (Superbonus) e se la detrazione spetti nella misura del 110%, anche se la comunicazione di inizio lavori (CILAS) è intestata al coniuge.
L'Amministrazione finanziaria risponde positivamente per entrambi i quesiti formulati.
La circolare ricorda che il bonus al 110% continua ad essere applicato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ma a precise condizioni, in relazione agli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma secondo quanto disposto dal comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Il predetto articolo 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119 che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Con riferimento al Superbonus e alle modalità alternative di fruizione della detrazione di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio, l'Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti con circolari e risoluzioni e con risposte a istanze d'interpello. Con la risoluzione n. 8/E/2022 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni disciplinate dal comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
L'articolo in parola precisa che per accedere all'agevolazione occorre che l'immobile sia di tipo residenziale e che il danno sia stato cagionato dal sisma, come certificato dalla scheda tecnica AeDES con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all'evento sismico. Inoltre, è essenziale che l'immobile sia situato in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In merito alle spese ammesse al Superbonus, il documento di prassi amministrativa conferma che la maxi-detrazione si applica solo alle spese che sono rimaste a carico del contribuente. Inoltre non è obbligatoria la rinuncia ai contributi commissariali, tranne nel caso in cui si intenda accedere al raddoppio dei limiti di spesa.
Relativamente all'intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non al familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, l'Agenzia ha precisato che 'la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione'. Tali chiarimenti 'devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus'.
Nel caso analizzato, quindi, l'istante può fruire del Superbonus con l'aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici. Irrilevante che la CILAS sia intestata al familiare.
(Vedi risoluzione n. 66 del 2025)
Espropriazione per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario - Adempimenti di pubblicità immobiliare ed in ambito catastale
Non è possibile procedere alla trascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche in favore del soggetto concessionario degli immobili espropriati quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili. Tale diritto trova invece evidenza nelle intestazioni catastali del concessionario/gestore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E del 10 novembre 2025.
Una società che si occupa della gestione e della manutenzione delle strade di proprietà dello Stato e provvede su base convenzionale/concessionaria agli atti di esproprio, chiede se è possibile ottenere la trascrizione, oltre che in favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà, anche in favore dell'ente concessionario/gestore per il corrispondente diritto derivante dal rapporto di concessione.
Il richiedente evidenzia che la Conservatoria dei registri immobiliari destinataria della richiesta di trascrizione ritiene che il richiamato 'uso del concessionario' possa trovare evidenza nelle intestazioni catastali, ma non anche nei registri immobiliari, in quanto non riguarda un diritto reale.
L'Agenzia delle Entrate rileva che il Testo unico sugli espropri (Dpr n. 327 dell'8 giugno 2001) indica i soggetti competenti all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo nelle amministrazioni statali, nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici cui il potere espropriativo è delegato da un ente pubblico o è riconosciuto per legge.
Le norme attribuiscono al soggetto beneficiario la trascrizione dell'esproprio, ma non individuano anche il soggetto, da indicare nella nota di trascrizione, a favore del quale il diritto di proprietà deve essere trascritto. In assenza di tale indicazione, pertanto, il destinatario titolare dell'immobile oggetto di esproprio potrà essere solo il Demanio dello Stato.
L'articolo 23 del Testo unico degli espropri precisa che non è richiesta la trascrizione in favore del concessionario. La stessa, inoltre, avrebbe finalità diverse da quelle previste per i diritti reali che devono essere opponibili a terzi per effetto della 'priorità' della formalità.
L'Agenzia ritiene che non sia possibile la trascrizione dei provvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario (Demanio dello Stato), anche a favore del concessionario/gestore degli immobili espropriati.
La risoluzione evidenzia, inoltre, che in linea di principio la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi 'complementari', che perseguono però finalità diverse. Il sistema della trascrizione, infatti, ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli atti relativi ai diritti reali su beni immobili, mentre l'intestazione catastale risponde all'esigenza inventariale di tenere aggiornate le intestazioni dell'immobile per finalità fiscali.
Sulla base dell'atto che ha formalizzato il rapporto concessorio instaurato tra l'Amministrazione statale e l'ente concessionario/gestore per la competenza ad espletare le procedure espropriative, è quindi possibile richiedere il completamento dell'intestazione catastale in favore dell'ente concessionario/gestore per il corrispondente uso di cui beneficia.
Questa richiesta di completamento dell'intestazione non potrà però essere veicolata in sede di domanda di trascrizione del decreto di esproprio nel cui contesto è prevista, allo stato attuale, la sola possibilità di richiedere la 'voltura catastale' dell'atto da trascrivere nei confronti del soggetto beneficiario della trasferita titolarità del bene immobile.
(Vedi risoluzione n. 65 del 2025)
Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante Art. 1, comma 2, Dl 212/2023
Il decreto legge n. 212/2023 all'articolo 1, comma 2, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1°gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d'imposta nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.
Il ministero dell'Economia, con il decreto del 6 agosto 2024, ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo in parola.
Con un provvedimento del 18 settembre 2024 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo e le modalità con i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Il provvedimento citato dispone che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto non dovuto, anche in parte, sono versate al bilancio dello Stato con le modalità previste dall'art. 17 del Dlgs n. 241/1997.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo '8161' denominato 'Contributo a fondo perduto per superbonus - Restituzione spontanea - Art. 1, comma 2, Dl n. 212/2023' da utilizzare tramite il modello 'F24 Versamenti con elementi identificativi' (F24 ELIDE).
(Vedi risoluzione n. 64 del 2025)
Istituzione dei codici tributo per i versamenti in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II Dlgs n. 209/2023
Il Decreto legislativo n. 209/2023 al Titolo II ha introdotto la normativa sull'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese. Il decreto ha recepito la Direttiva Europea 2022/2523 che, a sua volta, ha recepito nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro ('Pillar 2') che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale.
In particolare l'articolo 9 del decreto ha previsto che l'imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta: l'imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), l'imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21) e l'imposta minima nazionale (articolo 18).
Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall'articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall'articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del ministero dell'Economia.
Tali tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Il versamento delle imposte avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell'importo dovuto, va corrisposta entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale l'imposta si riferisce e l'importo residuo entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
La relazione illustrativa al decreto dispone che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo versamento per l'imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall'esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata per l'imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con la prima rata da versare entro novembre 2026).
Per consentire il versamento delle imposte in parola, tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- '2730' denominato 'Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209';
- '2731' denominato 'Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209';
- '2732' denominato 'Imposta minima nazionale - articolo 18 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209'.
Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- '2733' denominato 'Sanzione da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209';
- '2734' denominato 'Interessi da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209'.
(Vedi risoluzione n. 63 del 2025)
Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto in donazione, oggetto di lavori agevolati con il Superbonus
Per l'immobile acquisito per donazione che l'istante intende vendere prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione dei lavori che hanno beneficiato del Superbonus, va sottoposta a tassazione la plusvalenza di cui all'art. 67, comma 1, lett. b-bis) del Tuir. Ciò in quanto non opera l'esclusione prevista dalla norma.
A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 62/E del 30 ottobre 2025 che ha risposto all'interrogativo formulato dall'istante il quale, nel 2012, ha ricevuto in donazione un'unità immobiliare dalla madre e, come anticipato, ha fruito della detrazione del Superbonus per gli interventi edilizi eseguiti sullo stabile, terminati nel dicembre del 2024. Lo stesso soggetto ha precisato che l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale.
Il chiarimento dell'Amministrazione finanziaria fa riferimento alla legge di Bilancio 2024 che ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, inserendo il nuovo comma b-bis all'articolo 67 del Tuir il quale dispone che sono redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, se la cessione avviene entro dieci anni dal termine dei lavori.
Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, la norma dispone due eccezioni: la prima concerne gli immobili 'acquisiti per successione', la seconda quelli che 'siano stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è imponibile, tranne nell'ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l'immobile per successione o qualora l'immobile sia stato adibito a prima casa.
Nel caso oggetto della presente risoluzione l'immobile è stato ricevuto in donazione e non per successione; inoltre, non è stato adibito ad abitazione principale. I lavori agevolati con il Superbonus sono terminati a dicembre 2024, quindi meno di dieci anni prima della cessione.
Tutto questo porta a ritenere che l'istante dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso del predetto immobile.
(Vedi risoluzione n. 62 del 2025)
Mod. F24 - Soppressione delle causali contributo 'RCLS' e 'RTLS'
Come richiesto dall'Inps l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/E del 17 ottobre 2025, ha disposto la soppressione, con effetto immediato, delle causali contributo 'RCLS' denominata 'Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo' e 'RTLS' denominata 'Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateizzazione e versamento rate provvisorie e definitive'.
(Vedi risoluzione n. 60 del 2025)
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis Dpr n. 600/1973
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59/E del 17 ottobre 2025, ha istituito nuovi codici tributo per facilitare i contribuenti che ricevono comunicazioni di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. Si tratta degli importi dovuti a seguito delle comunicazioni automatiche che evidenziano eventuali differenze tra i dati dichiarati e le somme dovute.
I nuovi codici sono stati istituiti per consentire il versamento degli importi dovuti nei casi in cui il contribuente decida di non versare per intero l'importo indicato nel modello F24 ma intenda corrisponderne solo una parte.
In questi casi occorre compilare un nuovo modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione 'Erario', esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a debito versati', riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato 'AAAA') reperibili all'interno della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l'esatta codifica, l'Agenzia ha predisposto una tabella in cui mette in corrispondenza i nuovi codici tributo e quelli già esistenti, utilizzati per i versamenti spontanei. Questo permette di distinguere tra i pagamenti effettuati in autonomia e quelli corrisposti a seguito di una comunicazione di irregolarità.
(Vedi risoluzione n. 59 del 2025)
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco
Cambia la disciplina fiscale per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. Questi prodotti, a differenza di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati a imposta di consumo.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l'istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell'imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché dell'indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.
Per consentire il versamento delle somme in parola l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 17 ottobre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- '5515' per l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione;
- '5516' per l'indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'imposta;
- '5517' per gli interessi dovuti sul ritardato pagamento.
(Vedi risoluzione n. 58 del 2025)
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'Ires con aliquota ridotta - Legge di Bilancio 2025
La legge di Bilancio 2025 ha previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'Ires per determinati soggetti. Il decreto del Mef 8 agosto 2025 all'articolo 12 ha disposto che ai fini del monitoraggio l'Agenzia delle Entrate istituisce appositi codici tributo per il versamento dell'Ires ridotta.
Con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'Ires con aliquota ridotta. Ci riferiamo al codice tributo '2048' denominato 'Ires - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025 - Acconto seconda rata o in unica soluzione' e '2049' denominato 'Ires - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025 - Saldo'.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP) dell'imposta in argomento, sono istituiti i codici tributo: '204E' denominato 'Ires - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025 - Acconto seconda rata o in unica soluzione' e '205E' denominato 'Ires - articolo 1, commi da 435 a 444, della legge di Bilancio 2025 - Saldo'.
(Vedi risoluzione n. 57 del 2025)
Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Determinazione della sanzione
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, fornisce chiarimenti alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro.
Recependo l'orientamento dei giudici di legittimità, l'Agenzia ha posto fine ad un contrasto interpretativo che durava da tempo.
La questione riguarda le modalità di applicazione dell'art. 69 del TUR e se la sanzione per tardiva registrazione debba essere commisurata all'imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
Il nuovo indirizzo delle Entrate modifica la prassi finora adottata e riduce l'esposizione sanzionatoria di chi, pur in ritardo, ha provveduto alla registrazione dei contratti.
Normativa e prassi di riferimento
L'articolo 69 del Testo unico dell'imposta di registro (TUR) disciplina le sanzioni per omessa o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini del tributo.
La questione interpretativa, come anticipato, riguardava la base di calcolo della sanzione. Il dubbio è se dovesse essere riferita all'imposta di registro commisurata ai corrispettivi dell'intera durata del contratto o solo a quella calcolata sul canone della prima annualità, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento annuale.
Il Decreto legislativo n. 81/2025 ha modificato la norma disponendo che: 'Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro'.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta:
- annualmente, sul canone relativo a ciascun anno;
- in unica soluzione, sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto.
La circolare n. 26/E/2011 aveva finora stabilito che la sanzione deve essere determinata assumendo come base imponibile l'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto di locazione.
Orientamento della giurisprudenza di legittimità
In merito alla determinazione della sanzione da applicare in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la Corte di cassazione con diverse pronunce ha precisato che la sanzione per tardiva registrazione di cui all'articolo 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta dovuta sul canone pattuito per la prima annualità, qualora il contribuente decida di pagare annualmente l'imposta.
La Corte di legittimità ha motivato tale decisione sulla base della natura annuale dell'imposta di registro, ribadita anche dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 461/06 nella quale i giudici delle leggi hanno evidenziato che la possibilità di optare per il pagamento in unica soluzione non modifica il carattere annuale del tributo essendo stata prevista dal legislatore solo per consentire all'erario di incassare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un 'meccanismo incentivante'.
Il beneficio consiste nella riduzione del tributo stesso nella misura della percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Ne deriva una regola di imposizione anno per anno, mentre il versamento dell'imposta per l'intera durata contrattuale si pone come deroga a questa regola.
Non coglie nel segno, secondo la Cassazione, la tesi secondo cui l'entità della sanzione finirebbe per dipendere da una scelta discrezionale del contribuente circa le modalità di assolvimento dell'imposta, con la conseguenza che sarebbe penalizzato chi abbia optato per la 'misura incentivante'. La normativa offre infatti a chi esegue il pagamento sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto la possibilità di un risparmio nel pagamento dell'imposta; il contribuente, quindi, scegliendo il pagamento una tantum, che gli garantisce un minor prelievo fiscale, deve tener conto, oltre che dell'immediato esborso dell'intera imposta, anche della eventualità di un maggior carico sanzionatorio nel caso di ritardo nell'assolvimento dell'imposta.
Indicazioni di prassi e gestione dei procedimenti pendenti
In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'art. 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità.
Per le annualità successive alla prima si applica la sanzione per tardivo versamento. In presenza dei presupposti il contribuente può accedere al ravvedimento.
(Vedi risoluzione n. 56 del 2025)