Lavori in casa, sulle spese '25 bonus al 50% in 7 casi su 10
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste - 5
Analizzando il modello 730/2026 emerge che sette beneficiari su dieci di coloro che lo scorso anno hanno ristrutturato casa, hanno potuto fruire del bonus maggiorato ovvero della detrazione al 50%. A scattare la fotografia è stato il Caf Acli. Dai numeri emerge che il 15,6% dei dipendenti e dei pensionati che quest'anno si sono rivolti al Caf ha sostenuto nel 2025 spese agevolate dalla detrazione per il recupero edilizio. L'aspetto interessante da indagare è che nelle dichiarazioni dei redditi di quest'anno - per la prima volta - la detrazione è differenziata in base al tipo di immobile. Come anticipato, il 73% dei beneficiari, può sfruttare il bonus maggiorato mentre il 33,6% no. Il totale è superiore al 100% perché c'è una quota di persone - il 6,6% - che l'anno scorso ha eseguito lavori su immobili di entrambi i tipi e usa entrambi i bonus.
Ispezioni fiscali contestate, cosa fare in attesa della Corte
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - 18
La Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 13696/2026, ha rimesso alle Sezioni unite una questione particolarmente rilevante: l'esistenza, nell'ordinamento tributario, di un principio generale e immanente di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti dall'Amministrazione in violazione di diritti fondamentali dei contribuenti anche prima dell'introduzione dell'articolo 7-quinquies della legge 212/2000. Il nodo riguarda proprio l'articolo 7 dello Statuto del contribuente: da intendere come norma innovativa, applicabile solo dal 18 gennaio 2024 o ricognitiva di un principio già esistente. Sul punto si contrappongono un orientamento restrittivo, che escludeva un generale divieto di utilizzo delle prove illegittime, e uno più garantista, fondato sui principi costituzionali e della Cedu. Secondo la giurisprudenza Ue l'irregolarità dell'autorizzazione non annulla automaticamente l'accertamento, ma rende inutilizzabile i documenti acquisiti illegittimamente.
Forme, patrimoni e alleanze: imprese al test della successione
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - 19
Quello del passaggio generazionale delle imprese italiane non è semplicemente un tema di diritto successorio ma la soluzione, più in generale, coinvolge aspetti emotivi, legali, finanziari, societari. La sfida è quella di individuare la soluzione migliore e di gestire in modo coerente il percorso per arrivarci. Tra le possibili grandi scelte di fondo troviamo: la cessione dell'impresa a soggetti terzi; il subentro nella gestione di soggetti individuati come 'eredi'; l'aumento delle dimensioni dell'impresa con l'unione con altre realtà. Si tratta di scelte che valgono a prescindere dalla forma attuale di esercizio dell'attività, e possono riguardare sia l'azienda in senso stretto, sia la società che la possiede o che sarà destinata a possederla. Talvolta le possibilità si sovrappongono. Se sono necessarie risorse finanziarie, occorre ragionare sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza finanziaria, sui piani di rientro.
Barriere architettoniche, l'Iva al 4% non guarda i requisiti del Dm del 1989
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Fabio Carusi, Nicholas Niola - 20
Illegittima l'applicazione dell'Iva ordinaria e non agevolata per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche se il bene ceduto non rispetta i requisiti tecnici previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989. A fornire questa interpretazione è la Cgt di I grado di Pisa, con la sentenza n. 97 dell'aprile 2026. La vicenda trae origine da una verifica dell'Agenzia delle Entrate a un'impresa del settore che ha applicato l'aliquota Iva agevolata per la cessione di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo gli uffici trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22% in tutti i casi in cui non si rispettino le specifiche tecniche del Dm 236/1989. Secondo i giudici tributari di Pisa nella disciplina sull'agevolazione non si trova alcun riferimento al decreto. Inoltre, per l'Iva agevolata conta la sostanza e la normativa Ue che fissa lo stato dell'arte.
Ok alla cartella senza avviso di irregolarità se deriva da liquidazione
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Luigi Lovecchio - 20
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 447 del febbraio 2026, ha affermato che non è illegittima la cartella di pagamento emessa senza il preventivo invio della comunicazione di irregolarità, trattandosi di una procedura di mera liquidazione delle somme dovute. D'altro canto, la mancata ricezione della comunicazione non impedisce al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, versando quanto dovuto entro 30 giorni (oggi 60) dalla notifica della cartella. Il caso nasce dall'impugnazione di una cartella riveniente dalla liquidazione della dichiarazione annuale. Secondo il contribuente la cartella non era stata preceduta dall'invio dell'avviso bonario che gli avrebbe consentito di pagare con la riduzione della sanzione a un terzo. I giudici milanesi hanno respinto il ricorso.
Forfettari, il Fisco precisa il perimetro: dai ricavi errati all'avvio a metà anno
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Cristina Odorizzi - 21
L'adesione al regime forfettario presenta aspetti certamente favorevoli dal punto di vista del carico fiscale e degli adempimenti, ma richiede verifiche e controlli. Per accedere e rimanere nel regime la prima condizione è la presenza di ricavi/compensi nell'anno precedente che non devono superare il tetto degli 85 mila euro. Se nel corso dell'anno si superano i 100 mila euro di ricavi, il regime cessa immediatamente, oltre gli 85 mila ma sotto i 100 mila, l'uscita avviene dall'anno successivo. La verifica del limite avviene secondo il criterio di cassa, considerando gli importi effettivamente incassati, con esclusione delle somme percepite per errore successivamente restituite. Costituiscono cause ostative la partecipazione a società di persone o il controllo di Srl con attività riconducibili a quella svolta dal contribuente forfettario. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione a un contratto di rete tra professionisti non preclude l'accesso al regime, poiché non determina un frazionamento artificioso della base imponibile.
Iter negoziato e debiti fiscali, il giudice non entra nel merito
Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - Giulio Andreani - 22
Con il decreto dello scorso 21 maggio il Tribunale di Milano ha chiarito i criteri per autorizzare l'esecuzione degli accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata della crisi. L'autorizzazione è possibile solo se la procedura è stata avviata in modo corretto e se sussistono concrete prospettive di risanamento dell'impresa. Il giudice è chiamato a verificare la completezza, coerenza e attendibilità della documentazione e delle attestazioni richieste dalla legge. Le attestazioni devono essere motivate e argomentate, non potendo ridursi a dichiarazioni generiche o meramente formali. Resta invece esclusa ogni valutazione di merito sulla convenienza economica dell'intesa che spetta solo alle agenzie fiscali. Il Tribunale ha inoltre ammesso che un unico professionista indipendente possa redigere entrambe le attestazioni previste, purché siano distinte e la società non abbia già un revisore legale.
Indagini sui c/c, il test è a monte
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - 7
La Cassazione, con due pronunce gemelle, mette un freno agli accertamenti fiscali automatici. L'accesso al conto corrente del contribuente non può reggersi su un'autorizzazione generica, postuma o meramente burocratica. Il via libera interno del fisco resta un atto preparatorio, ma non è più un timbro di servizio irrilevante. Ē il titolo che consente l'ingresso del fisco nella sfera privata patrimoniale del contribuente. E, se quel titolo manca o non consente di verificare presupposti, oggetto e limiti dell'indagine, i dati bancari acquisiti diventano inutilizzabili e l'accertamento cade, almeno nella parte fondata su quei dati. Questo il cuore delle ordinanze gemelle della cassazione civile n. 19956 e n. 19960 entrambe del 15 giugno 2026, destinate a pesare nei fascicoli dei professionisti più di molte riforme annunciate.
E-commerce, lotta all'evasione Piattaforme più responsabili
Italia Oggi - Franco Ricca - 8
Prosegue l'adeguamento per gradi della normativa Iva. A parte le due misure in tema di fatturazione elettronica e di adempimenti per il regime Ioss, previste dall'articolo 1 della direttiva 2025/516 e già applicabili dal 14 aprile 2025, si avvicinano al nastro di partenza le prime modifiche della direttiva Iva previste dall'articolo 2 che avranno effetto dal prossimo 1°gennaio e che dovranno essere recepite a breve nel nostro ordinamento. Seguiranno successivamente le modifiche di più ampia portata e vasto impatto, che saranno in opera nel triennio successivo, tra il 1°luglio 2028 e il 1°luglio 2030. Dal 1 gennaio 2027 le cessioni intracomunitarie a distanza di beni effettuate nell'Ue da fornitori extra-Ue e le vendite di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro rientreranno nella disciplina del 'fornitore presunto' non soltanto se il cessionario è un privato consumatore, ma anche nei casi in cui è 'un soggetto passivo o un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'Iva'.
Sportello unico ad ampio raggio
Italia Oggi - Franco Ricca - 9
La direttiva 2025/516 amplia il regime Iva OSS, consentendo alle imprese di versare in un unico Stato Ue senza identificarsi nei Paesi di consumo. Dal 2027, il regime OSS non-Ue sarà esteso a tutti i servizi B2C forniti da operatori extra-Ue, indipendentemente dalla residenza del cliente. L'OSS-Ue includerà anche le cessioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo a privati. Restano comprese nel regime le vendite intracomunitarie a distanza e i servizi transfrontalieri verso consumatori finali. Viene inoltre eliminata la possibilità per gli Stati membri di richiedere un rappresentante fiscale per i rimborsi Iva. Chi aderisce all'OSS-Ue dovrà applicare l'Iva nel Paese di destinazione, senza poter utilizzare la soglia dei 10 mila euro.
Costi a forfait con le restrizioni
Italia Oggi - Benito Fuoco - 10
La Corte di cassazione civile tributaria, nell'ordinanza n. 11347/2026, ha stabilito che il riconoscimento forfettario dei costi negli accertamenti analitico-induttivi può essere applicato solo quando deriva da movimentazioni bancarie. Con la decisione in parola i giudici di piazza Cavour hanno cambiato orientamento rispetto alla decisione n. 19574/2025 dove, sulla base della sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, la stessa Consulta aveva stabilito la necessità di riconoscere una quota di costi forfettaria negli accertamenti presuntivi. Con questa nuova pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che il riconoscimento forfettario dei costi vale solo per gli accertamenti analitico-induttivi basati sulle movimentazioni bancarie non giustificate e non su ogni tipo di accertamento presuntivo.
Immobili accorpati, sì al bonus
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Francesca Pietrafesa - 11
Con la risposta a interpello n. 117 dello scorso 4 giugno l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'agevolazione 'prima casa' in caso di vendita di un'abitazione frutto di fusione. Secondo l'Amministrazione finanziaria la prima casa, nata da una fusione, non preclude una nuova agevolazione; tuttavia, il riconoscimento del credito d'imposta è parziale. L'agevolazione 'prima casa' vale anche nel caso di acquisto di un nuovo immobile nello stesso comune dell'unità abitativa già posseduta, frutto della fusione di una porzione di abitazione acquistata con il beneficio e di una porzione contigua acquistata senza, a condizione di venderla entro due anni dal nuovo acquisto agevolato. E solo l'imposta di registro già versata in relazione alla porzione immobiliare acquistata con il beneficio 'prima casa' costituisce un credito di imposta per i contribuenti, escludendo dai calcoli l'abitazione acquistata in seguito e accorpata alla precedente.