L'inflazione rallenta ma il carrello della spesa rincara del 2,7%
Corriere della Sera - Claudia Voltattorni - 51
Nella sua nota mensile l'Istat evidenzia che se da un lato l'inflazione continua a frenare dall'altro lato il carrello della spesa continua a crescere. I numeri dicono che il costo della vita a maggio segna un +1,6% su base annua, con un calo mensile dello 0,1% e un lieve miglioramento rispetto all'1,9% su base annua registrato lo scorso aprile. Salgono, tuttavia, i prezzi degli alimentari lavorati ma anche di burro, caffè, uova, riso e pomodori. Il rallentamento dell'inflazione risente soprattutto della marcata decelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati e dell'accentuarsi della flessione di quelli non regolamentati. In calo anche i trasporti. Nonostante ciò le associazioni dei consumatori temono nuove stangate per le famiglie. Federconsumatori stima ricadute medie pari a 527 euro annui a famiglia. A maggio l'Istat segnala che l'inflazione è cresciuta maggiormente al Sud. A livello territoriale le città con la crescita dei prezzi maggiore sono Bolzano, Napoli e Venezia. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Inflazione ancora in calo ma cresce il carrello della spesa' - pag. 2)
Transizione 4.0, da oggi prenotabili i crediti d'imposta
Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - 3
Dalle ore 14 di oggi è possibile prenotare i crediti d'imposta legati agli investimenti del piano Transizione 4.0. Tramite l'identità digitale Spid le imprese interessate dovranno accedere al portale del Gse ed utilizzare il modello editabile. Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione, l'impresa ottiene una ricevuta con l'indicazione del credito d'imposta prenotato oppure dell'indisponibilità delle risorse. L'ultima manovra ha introdotto un obbligo di prenotazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali ad alta tecnologia 4.0 effettuati nel 2025 con un tetto di spesa pari a 2,2 miliardi di euro. Per rispettare questo limite, ogni impresa beneficiaria deve trasmettere telematicamente una comunicazione con l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Diverse imprese hanno segnalato la mancanza del decreto direttoriale che ora ha fissato i termini di apertura delle domande.
Maxi deduzione del 120-130%, società collegate fuori dal calcolo
Il Sole 24 Ore - Claudio Abbattista, Barbara Massara - 35
L'articolo 3 del decreto legge fiscale approvato lo scorso 12 giugno dal Consiglio dei ministri dispone che per il calcolo della maxi deduzione del 120%/130% le società collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno. Il provvedimento ha eliminato le società collegate da quelle oggetto di verifica ai fini del calcolo dell'incremento e del decremento del personale del gruppo. Per effetto del decreto correttivo, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, tutte le società collegate devono essere escluse dal perimetro del c.d. gruppo interno, utile alla verifica degli incrementi occupazionali che danno diritto alla maggiore deduzione. La relazione illustrativa del decreto precisa che l'esclusione deve considerarsi estesa anche alle società a controllo congiunto, espressamente richiamate nonché definite dall'art. 1 del dm attuativo del 25 giugno 2024, ovvero quelle che per disposizione legale, statutaria o patto parasociale richiedono il consenso unanime di tutte le parti controllanti ai fini dell'assunzione di decisioni finanziarie, gestionali strategiche.
Rappresentanza solo con spese tracciabili
Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - 35
Con il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 giugno cambiano alcune misure contenute nella legge di Bilancio 2025 in merito al regime della deducibilità delle spese. Una novità concerne le spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi. La manovra 2025 ha previsto l'obbligo di tracciabilità di alcune spese sostenute da lavoratori autonomi e imprese ai fini della loro deducibilità. La norma ha previsto l'obbligo per le spese di rappresentanza ovvero per le spese sostenute dalle imprese senza precisazioni per quelle sostenute dai lavoratori autonomi. Il nuovo decreto precisa che la deducibilità delle spese di rappresentanza degli autonomi è ammessa solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciati. Scopo di questa misura è rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi con quelle delle imprese.
Controllate estere, aliquota effettiva legata alla tassa minima nazionale
Il Sole 24 Ore - Stefano Grilli - 36
Lo scorso 12 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale che contiene una serie di modifiche relative al testo unico delle imposte sui redditi, tra cui quelle apportate alla disciplina Cfc al fine del suo coordinamento con disposizioni relative al Pillar 2. La prima modifica interessa il calcolo dell'Etr (effective tax rate) della Cfc - controllata estera - che include la Qdmtt, un'imposta minima estera, da allocare in base alla legislazione del Paese della controllata. In assenza di tale normativa si applica il criterio del GloBE Income, più coerente con le regole internazionali. Introdotta anche la detraibilità della Qdmtt dall'Ires italiana, nei limiti dell'imposta effettivamente versata. Un nuovo comma consente di pagare un importo pari al 15% dell'utile contabile ante imposte della Cfc, indipendentemente dalla quota detenuta. Ampliata l'indeducibilità agli accantonamenti ai fondi oneri.
Imu, per l'acconto saltato il ravvedimento rapido abbatte le sanzioni
Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - 37
I contribuenti 'distratti' che non hanno provveduto al versamento dell'acconto Imu possono avvalersi del ravvedimento che in caso di ritardi contenuti ha costi modesti. Il ravvedimento andrà effettuato tenendo conto della nuova sanzione relativa alla violazione degli obblighi di versamento, ridotta dal 30 al 25%. Tale sanzione, efficace a partire dalle violazioni commesse dal 1°settembre 2024, si applica infatti trasversalmente sia per i tributi locali che per quelli erariali. Per impostare la procedura di sanatoria, il primo passo è l'individuazione della misura edittale della sanzione, che poi rappresenterà la base di commisurazione della riduzione di legge. È bene ricordare che in caso di pagamenti entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà. Ciò significa che la misura di base diventa il 12,5%. Inoltre, se il versamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Significa che se il contribuente paga l'acconto Imu entro il 30 giugno, la sanzione irrogabile è pari allo 0,833% per ciascun giorno di ritardo. Dal 1°luglio la sanzione diventa il 12,5% e così fino al novantesimo giorno di ritardo.
Rottamazione, riammessi alla cassa fino al 5 agosto
Il Sole 24 Ore - Giuseppe Morina, Tonino Morina - 38
Riscossione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la fine di giugno invierà il dettaglio degli importi da corrispondere ai contribuenti che hanno chiesto di essere riammessi alla rottamazione quater. Interessati sono coloro che avevano aderito alla definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ma che erano decaduti per non aver versato una o più rate del piano di pagamento agevolato o avevano pagato in ritardo rispetto al termine previsto. I riammessi alla rottamazione quater dovranno presentarsi alla cassa entro il 5 agosto, considerando anche i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza ordinaria prevista per il 31 luglio. Con la riammissione alla rottamazione quater si dovranno versare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece dovuti gli importi per interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. (Ved. anche Italia Oggi: 'Rottamazione, 247 mila lettere' - pag. 22)
Superbonus in dieci anni, parte la spalmatura anche per le spese 2023
Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - 38
È operativa la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero delle spese di superbonus, anche per il 2023. L'ultimo meccanismo spalmadetrazioni rimasto ancora in bilico, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, entra a regime e potrà essere finalmente utilizzato. A prevederlo l'aggiornamento delle specifiche tecniche del modello Redditi persone fisiche 2024, appena pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Diventa, quindi, possibile inviare la dichiarazione integrativa che consentirà di recuperare, anche per l'annualità 2023, il superbonus su un arco temporale più lungo. Inoltre, a valle dell'integrativa, diventa possibile inviare il 730 di quest'anno, con la rateazione aggiornata. Ricordiamo che l'opzione per la detrazione decennale deve essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023 da presentare entro il 31 ottobre prossimo. (Ved. anche Italia Oggi: 'Superbonus in dieci rate, il modello si adegua' - pag. 28)
Accise, Soac bollino di fiducia
Italia Oggi - Sara Armella, Tatiana Salvi - 24
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 13/D del 13 giugno 2025, ha fornito i primi fondamentali chiarimenti operativi sulla certificazione Soac che attesta l'affidabilità e la professionalità delle aziende operanti nei settori soggetti ad accise. Introdotta con la riforma delle accise, si ispira al modello AEO e prevede vantaggi come l'esonero, totale o parziale, dal deposito cauzionale. La circolare n. 13 chiarisce requisiti e modalità di accreditamento. Possono richiedere la certificazione solo operatori specifici individuati dal Testo unico accise, con almeno 5 anni di esperienza nel settore. Occorre dimostrare l'assenza di sentenze penali e procedure di crisi. Ulteriori requisiti riguardano la struttura organizzativa, la solvibilità finanziaria e l'affidabilità della filiera. Le sanzioni amministrative non precludono l'accesso, ma influiscono sul livello di affidabilità riconosciuto.
Spese mediche, invio dati light
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - 25
Il decreto legislativo correttivo del concordato fiscale semplifica la gestione della trasmissione delle spese mediche al portale Tessera sanitaria. Infatti, l'adempimento da semestrale diventa annuale già a partire dai dati 2025. La nuova e unica scadenza annuale potrebbe coincidere con quella attualmente fissata per l'invio delle spese sanitarie del secondo semestre dell'anno, ovvero il prossimo 2 febbraio 2026. Abrogata, quindi, con effetto immediato la prossima scadenza fissata al 30 settembre 2025, ovvero il termine per l'invio da parte degli operatori sanitari delle spese pagate nel primo semestre 2025. Questo è l'effetto dell'art. 5 del Dlgs 81/2025 pubblicato in G.U. il 12 giugno scorso, con il quale il legislatore ha messo nuovamente mano ai termini della trasmissione delle spese al portale TS.
Pec, vicine le sanzioni per gli ad
Italia Oggi - Andrea Bongi - 26
Entro il prossimo 30 giugno gli amministratori e i liquidatori di società devono comunicare la casella di posta elettronica certificate al Registro delle imprese. L'obbligo interessa tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2024. A pochi giorni dalla scadenza restano, però, dei dubbi irrisolti. Fra questi l'efficacia del nuovo obbligo su amministratori non residenti in Italia e come si debba interpretare, soprattutto nelle società di persone, la precisazione del Mimit in relazione al fatto che la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Dubbi anche sull'esatta decorrenza del nuovo obbligo. La comunicazione della Pec al Registro imprese investe tutte le società di persone e di capitali, con uniche esclusioni per le società semplici, per le società di mutuo soccorso, per i consorzi e per le società consortili.
Cpb, lo slalom tra decadenze
Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - 27
Per l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 sono necessarie valutazioni e verifiche. Resta fondamentale l'assenza di debiti, l'applicazione degli ISA nell'anno precedente, l'aver presentato le dichiarazioni dei redditi e non aver subìto condanne definitive per reati soprattutto tributari. Il Cpb non è applicabile se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dalle Entrate o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta. Il legislatore ha reso inapplicabile il patto anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. In merito al biennio 2025/2026, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, naturalmente in presenza dell'obbligo ma l'omessa presentazione della dichiarazione Irap, relativamente al triennio precedente, non preclude più l'accesso al concordato.
Ricerca e sviluppo, l'innovazione va valutata per la singola impresa
Il Sole 24 Ore - Emanuele Reich, Franco Vernassa - 37
Con la sentenza n. 1482/5/2025 depositata ieri la Cgt Lombardia ha accolto le argomentazioni della difesa di una impresa in merito al credito d'imposta ricerca e sviluppo, sostenendo che l'innovatività di un progetto R&S ai fini del credito d'imposta 2015-2019 va valutata con riferimento alle conoscenze disponibili per l'impresa, e non per il mercato nel suo complesso. La Corte ha valorizzato le linee guida del Mimit del 2024, secondo cui un'attività è nuova anche se solo per l'azienda. Respinta l'applicazione del manuale di Frascati 2015, non in vigore all'epoca, privilegiando invece la versione 2002. L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate è stata giudicata errata. La Corte ha sottolineato che il Mimit conferma la valutazione della novità in termini relativi. Ha anche stabilito che l'Ufficio avrebbe dovuto consultare il Mise, dato il contenuto tecnico. Infine, ha escluso che si trattasse di credito “inesistente”, riconoscendo la concretezza dei progetti svolti.